L’utilizzo congiunto di un veicolo ed il lasso di tempo trascorso dalla data dell’accertamento (nei casi di contestazione differita della violazione) possono integrare il c.d. “giustificato motivo” menzionato dall’art. 126 bis c. 2 C.d.S. idoneo ad esimere da responsabilità per “omessa comunicazione dei dati del conducente”.
Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con sentenza n. 2198/10 accogliendo l’appello proposto da un cittadino romano che in prima battuta si era visto respingere il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa spiegato innanzi al Giudice di Pace.
La circostanza dell’uso congiunto del veicolo da parte di più soggetti, debitamente documentata dal contravvenzionato ed unitamente al decorso del tempo tra la data della rilevazione e la notifica del verbale (nel caso, tre mesi), non consente una ricostruzione certa dei movimenti dei soggetti utilizzatori.
Il Tribunale, pertanto, accogliendo il gravame, ha stigmatizzato la pronuncia di primo grado rilevando che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto annullare il verbale per insufficienza di prove della responsabilità dell’opponente (art. 23 cpv. L. 689/81).
Dario Simonelli (da diritto.it dell’8.9.2011)