La decisione con la quale il Consiglio dell’Ordine stabilisce l’apertura di un procedimento disciplinare a carico di un avvocato deve contenere una chiara e specifica contestazione dei fatti addebitati. È quanto stabilisce la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16177 del 25 luglio.
Il caso
Con deliberazione del Consiglio dell’Ordine viene disposta l’apertura di un procedimento a carico di un avvocato, il quale, sostenendo l’indeterminatezza dell’incolpazione, si rivolge al CNF. Il ricorso viene dichiarato inammissibile e l’avvocato si rivolge alla Cassazione.
Ammesso il ricorso contro la delibera che ha stabilito l’apertura del procedimento
Il ricorrente lamenta che il CNF abbia erroneamente considerato inammissibile, in quanto attinente al merito dell’incolpazione, l’eccezione con la quale egli fa rilevare l’indeterminatezza dei fatti addebitati. La S.C. ritiene fondato il motivo del ricorso e specifica che deve ritenersi ammissibile il ricorso al CNF avverso la decisione con la quale il locale consiglio dell’ordine ha disposto l’avvio del procedimento disciplinare: sarà il CNF a valutare, caso per caso, se l’eccezione sollevata dal ricorrente attiene in via esclusiva alla legittimità della deliberazione contestata.
Chiara e specifica la contestazione dei fatti addebitati all’avvocato
In ogni caso, non può essere dimenticato che costituisce «un presupposto di legittimità della delibera di avvio del procedimento disciplinare una chiara e specifica contestazione dei fatti addebitati», in modo che sia possibile escludere qualsiasi ipotesi di azione disciplinare arbitraria o del tutto infondata, nonché al fine di assicurare l’irrinunciabile diritto di difesa dell’incolpato. Spetterà al giudizio di merito del CNF la valutazione dell’eventuale fondatezza degli addebiti.
Il ricorso viene, pertanto, inviato, con rinvio al CNF per l’opportuna e prudente valutazione sulle eccezioni sollevate dall’avvocato.
(Da avvocati.it del 5.8.2011)