Ne abbiamo già dato notizia nell’edizione straordinaria del 26 Agosto, ma riteniamo opportuno ribadire le novità riguardanti la “benedetta” mediaconciliazione.
Operative ed efficaci le norme del decreto del Ministero della Giustizia del 6 luglio 2011, n. 145 che ha modificato i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione.
Sulla Gazzetta ufficiale del 25 agosto scorso è stato pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia del 6 luglio 2011, n. 145 che ha modificato il decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi.
Il decreto tenta di rispondere ad alcune criticità della disciplina regolamentare.
Le novità
Ecco le principali novità apportate dal nuovo decreto:
- controlli sugli organismi: scende in campo l’Ispettorato generale di via Arenula;
- tirocinio assistito: i mediatori nel biennio di aggiornamento (ma per un solo biennio, il primo) dovranno svolgere un “tirocinio assistito” partecipando (rectius assistendo od essendo assistiti?) ad almeno venti casi di mediazione svolti presso gli organismi iscritti;
- criteri per l’assegnazione degli affari: la formazione del mediatore assume a tal fine un ruolo fondamentale;
- calcolo delle indennità: cresce l’aumento delle indennità dovute nel caso di successo della mediazione, mentre diminuisce l’importo dovuto, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, per le procedure di valore superiore a 250.000 Euro.
Efficacia temporale delle nuove norme
Per quanto riguarda l’efficacia temporale delle nuove disposizioni, il decreto ministeriale è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e, quindi, il 26 agosto 2011 (stessa data in cui AGANews ha riportato la notizia).
Ne consegue che le nuove domande di iscrizione dovranno rispettare le nuove norme mentre le domande già presentate (e, a maggior ragione, quelle già accolte o quelle rispetto alle quali già si è formata la fattispecie del silenzio assenso) è sufficiente che rispettino le regole previgenti con l’avvertenza che, però, dovranno adeguarsi, per poter proseguire nella loro attività, alle disposizioni del nuovo decreto ministeriale.
(Da avvocati.it dell’8.9.2011)