mercoledì 28 settembre 2011

I liberi professionisti pagano l’Irap anche se la loro organizzazione è “modesta”

Cassazione, Sent. n. 19688 del 27.9.2011

Con la sentenza n. 19688 pubblicata ieri, la Corte di Cassazione riesamina il concetto giurisprudenziale di autonoma organizzazione, sancendo che un professionista è soggetto al prelievo fiscale anche se la sua struttura è minimale.
Caso. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso avverso la sentenza della Ctr del Lazio, la quale accoglieva la pretesa dei contribuenti circa il rimborso Irap per le rispettive libere professioni di ragioniere economista d’azienda, ragioniere commercialista e avvocato.
In particolare, il giudice d’appello affermava che nel caso di specie non era possibile riscontrare un’attività autonoma svolta con organizzazione da parte di ciascun contribuente.
La sezione tributaria ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria ha presentato contro la decisione della Ctr del Lazio di accordare il rimborso dell’imposta a due commercialisti e a un avvocato perché, pur essendo liberi professionisti, erano titolari di un «assetto organizzativo di rilievo minimale».
Tesi del fisco. Il Fisco, dal canto suo, ha presentato ricorso lamentando la violazione di norme di legge, poiché “il giudice di appello non considerava che i contribuenti sono dei liberi professionisti, che perciò operano con autonoma organizzazione e quindi non in maniera subordinata o di collaborazione, né saltuaria od occasionale, bensì con struttura propria, ancorchè di modesta entità, tale da costituire la base reale dell’imposizione specifica e ciò anche prescindendo dal reddito finale”.
Infatti, la commissione tributaria regionale “osservava che non era dato riscontrare la presenza di un'autonoma organizzazione nei confronti dei professionisti di che trattasi, posto che invece si trattava di attività svolta con un assetto organizzativo di rilievo minimale, che quindi non consentiva di ravvisare gli elementi sufficienti per farne scaturire la tassazione, anche perché l'elemento organizzativo di regola non è riscontrabile nell'attività di lavoro autonomo”.
Decisione. Per la Cassazione tale assunto non è esatto, se si considera che, in realtà, “per l’Irap è necessaria la presenza di una struttura che costituisca un di più rispetto agli elementi minimi richiesti per l’esercizio dell’attività professionale, la quale, in mancanza di essi, costituisce l’unico dato che è fonte del reddito derivatone”.
Autonoma organizzazione. Alla luce di quanto sopra, va osservato che in tema di Irap l’applicazione dell’imposta è esclusa soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Infatti il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
• sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
• impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione;
• si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Onere della prova. Costituisce onere del contribuente che chiede il rimborso dare la prova dell’assenza delle predette condizioni, cosa che non è stata assolta nel caso in esame.
Conclusioni. Quindi, riconoscendosi, nel caso di specie, la sussistenza di un’organizzazione seppur modesta, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e respinto la domanda di rimborso avanzata dai tre professionisti.

(Da fiscal-focus.info del 28.9.2011)