mercoledì 28 settembre 2011

Termine lungo se sentenza non notificata al neo-maggiorenne

La mancata notifica della sentenza alla parte divenuta nel frattempo maggiorenne non fa decorrere il termine breve per l’impugnazione. Si è così espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19122/2011.
Il caso. I genitori di una bimba, investita da una bicicletta all’interno di un’area pedonale, convenivano in giudizio il Comune, ritenuto responsabile dei danni riportati nella caduta, per non aver transennato la zona consentendo così l’accesso alle biciclette. Sia in primo che in secondo grado, la domanda viene rigettata; contro la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la bambina, nel frattempo divenuta maggiorenne.
Il giudizio di legittimità. La notifica ai genitori non fa decorrere il termine breve. Richiamando un precedente orientamento di legittimità, la S.C. afferma che se nel corso del giudizio si verifica un evento idoneo a determinare l’interruzione del processo – come il raggiungimento della maggiore età del minore, costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti – «il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati». Ergo, nel caso in esame, dalla figlia minore. Senza notifica alla parte maggiorenne c’è il termine annuale e quindi il ricorso risulta tempestivo; ciò al fine di adeguare la fase d’impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti. E poiché si tratta di «accadimento inevitabile nell’an, essendo lo stato di incapacità per minore età naturaliter temporaneo», non può ritenersi che sia un principio incompatibile con la garanzia costituzionale del diritto di difesa.

(Da avvocati.it del 27.9.2011)