Con la sentenza 12 luglio 2011, n. 15304 la seconda sezione civile della Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo con la quale era stato condannato, in via solidale con la banca, il direttore di una filiale, per aver violato la normativa in materia di antiriciclaggio, ed in particolare per non aver segnalato lo spostamento di una somma di denaro corrispondente a circa 300 milioni di vecchie lire.
La vicenda prende origine nel 2001, quando il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva emesso ordinanza ingiunzione recante la sanzione di lire sei milioni, nei confronti di un direttore di filiale, accusato di aver violato le norme in materia di “antiriciclaggio”. Tale direttore, infatti, non aveva segnalato operazioni finanziarie ammontanti a circa 300 milioni di lire.
Il Tribunale di Palermo, con sentenza 2 luglio 2005 respinge l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 22 della L. 689 del 1981. Il Direttore ricorre quindi ai giudici di Piazza Cavour i quali, con motivazione semplificata, respingono tutte le censure prospettate nel ricorso. Questi confermano appieno l’operato del giudice di Palermo, il quale ha peraltro, a dir del collegio, ben spiegato che l’obbligo di segnalazione, che grava sulla banca in virtù dell’art. 5, comma 2 della normativa in tema di antiriciclaggio, si riferiva al trasferimento tra “soggetti diversi” di titoli al portatore, senza l’ausilio di intermediari abilitati, come previsto dalla citata normativa. Detta infrazione viene definita di “carattere formale” e quindi non esigente il concorso di altri elementi, ed in particolare del “sospetto” di illecito riciclaggio.
In merito alla posizione del direttore della filiale e la sussistenza in capo al medesimo dei profili di colpa di cui all’art. 3 della L. 689 del 1981, la Corte ha rilevato che il Tribunale, in modo corretto, ha ravvisato la responsabilità di tipo personale. Detta responsabilità si rinviene come persona fisica e rappresentante organico della banca, destinataria del precetto sanzionato e comunque obbligata al pagamento della sanzione in via solidale col direttore.
Infatti l’apposizione della firma sugli assegni circolari emessi nell’ambito dell’irregolare operazione di trasferimento ne aveva comportato il totale coinvolgimento nella condotta omissiva sanzionata. Di conseguenza, secondo il collegio, deve ritenersi priva di errori la configurazione della colpa, sia in vigilando sull’operato dei dipendenti, sia diretta.
(Da Altalex del 24.8.2011. Nota di Laura Biarella)