Cass. Civ. Sez. II, ordinanza n. 12924 del 13.6.2011
In tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate, utilizzate per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità stabiliti, non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale relativo alla verifica della taratura, in quanto esso attiene alla materia metrologica, che è diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità. Quest’ultima compete ad autorità amministrative diverse da quelle legittimate alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada.
In questo modo la Cassazione ha confermato con l’ordinanza 13 maggio – 13 giugno 2011, n. 12924 il concorde orientamento della Corte sul tema (per tutti si veda Cass. n. 9846/2010).
Nel caso affrontato dai Giudici del Palazzaccio, il Ministero dell’Interno aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 419 del 2005 rilasciata dal Giudice di pace di Alcamo con cui era stata accolta l’opposizione avverso un verbale di contestazione elevato dalla Polstrada in relazione all’articolo 142, comma 9 del codice della strada, ritenuto fondato il motivo riguardante la non attendibilità dell’eseguito accertamento per la mancata sottoposizione alla necessaria taratura dell’apparecchio di rilevamento elettronico della velocità.
A sostegno di quanto affermato nel caso specifico dalla Cassazione, i giudici evidenziano la già rilevata manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, prospettata con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione relativa all’art 45 C .d.S., comma 6, D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 3 (conv. in L. n. 168 del 2002), art. 142 C .d.S., comma 6, e art. 345 reg. C.d.S., nella parte in cui non prevedono, per gli strumenti elettronici di misurazione dei limiti di velocita’ nella circolazione stradale, l’adozione dei sistemi di controllo, preventivi e periodici, previsti dalle relative normative (soprattutto dalla L. n. 273 del 1991), per tutti gli altri sistemi di misurazione (pesi, misure, eta’).
Infatti, non risulta sussistere alcuna violazione dell’art. 3 della Costituzione, poiché l’esistenza di evidenti difformità nei fini e negli oggetti delle discipline prese in considerazione impedisce di istituire un corretto raffronto fra le normative medesime, da cui poter desumere una disparità di trattamento rilevante ai fini della conformità alla norma costituzionale (Cass. n. 29333/2008).
Parimenti la previsione, nel sistema normativo, di complessi sistemi di controllo - preventivi, in corso di utilizzazione e successivi - dei misuratori della velocita’ delle autovetture garantisce pienamente il cittadino, assoggettato all’accertamento, dalle possibili disfunzioni delle apparecchiature medesime ed esclude, quindi, ogni possibile lesione al diritto di difesa dei cittadini (art. 24 Cost.) ed alla legittimita’ dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), non esistendo norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocita’ dei veicoli e di pertinenti apparecchiature.
Con l’accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice di pace di Alcamo, in persona di altro magistrato, che si dovrà attenere al principio di diritto indicato.
(Da Altalex del 5.9.2011. Nota di Alessandro Ferretti)