sabato 24 settembre 2011

Semplificazione riti civili dal 6 ottobre


Pubblicato sulla G.U. del 21 settembre 2011, n. 220 il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 che introduce nel nostro ordinamento disposizioni complementari al c.p.c. in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria, riconducendoli ai 3 modelli previsti dallo stesso c.p.c. e individuati nel rito che disciplina le controversie in materia di rapporti di lavoro, nel rito sommario di cognizione e nel rito ordinario di cognizione (vedasi AGANews del 4.9.2011).
Attraverso la razionalizzazione e semplificazione della normativa speciale in materia civile, il d.lgs. riconduce i 33 riti esistenti a 3 modelli procedimentali: rito del lavoro, rito ordinario di cognizione e rito sommario per processi con evidenti prove.
In particolare, verranno ricondotti al rito del lavoro:
- i procedimenti in materia di applicazione del codice della privacy;
- le opposizioni alle sanzioni amministrative, al verbale di accertamento del codice della strada, ai provvedimenti di recupero degli aiuti di Stato, a sanzioni in materia di stupefacenti;
- le controversie agrarie;
- l’impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti;
- le opposizioni ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato.
Al procedimento sommario di cognizione, nel quale si intende ricomprendere i procedimenti speciali con una vasta semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, verranno ricondotti:
- i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato;
- le opposizioni ai decreti di pagamento delle spese di giustizia;
- i procedimenti in materia di immigrazione:
- in materia di diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea;
- in materia di allontanamento dei cittadini dell’Unione Europea o dei loro familiari;
- in materia di allontanamento dei cittadini Stati che non sono membri dell’Unione europea;
- di riconoscimento della protezione internazionale;
- di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari;
- le opposizioni alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio;
- le azioni popolari e le controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni:
- comunali, provinciali, regionali;
- per il Parlamento Europeo;
- le impugnazioni delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo;
- i procedimenti in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche;
- le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai;
- le impugnazione delle deliberazioni del consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti;
- i procedimenti in materia di discriminazione:
- fondati su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- per l’accesso al lavoro, ed accesso a beni e servizi;
- fondate su handicap, orientamento sessuale ed età;
- nei confronti di disabili;
- le opposizioni alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità;
- le controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri.
Per esclusione, sono stati ricondotti al rito ordinario di cognizione:
- le opposizioni a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici e quelle alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità;
- i procedimenti per chiedere la rettifica del sesso;
- le controversie in materia di liquidazione degli usi civici.
Per completare la semplificazione del processo civile mancano ancora alcuni tasselli normativi: infatti, la delega conferita al Governo non consentiva di intervenire su:
- procedure fallimentari;
- procedimenti in materia di famiglia e di minori;
- procedimenti relativi ai titoli di credito, al diritto del lavoro, al codice della proprietà industriale e al codice del consumo.
Tuttavia, il Ministero della Giustizia ha fatto sapere di lavorare al c.d. Tribunale della famiglia, così da concentrare all'interno di una sezione specializzata dei vari tribunali di tutte le problematiche che riguardano la famiglia.

(Da avvocati.it del 23.9.2011)