Cass. Civ. SS. UU. Sent. n. 13908 del 24.6.2011
La morte del domiciliatario determina l’inefficacia della elezione di domicilio (articolo 141 c.p.c.), con la conseguenza che l’avviso di udienza deve essere notificato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 366 c.p.c.
Il diritto di adeguata informazione del difensore non domiciliato in Roma viene salvaguardato dalla possibilità di richiedere che la copia dell’avviso di cui sopra venga inviata a mezzo raccomandata ex articolo 135 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile.
Con la sentenza del 24 giugno 2011, n. 13908, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si sono pronunciate in merito ad una questione nella quale si era verificata, appunto, la morte del domiciliatario romano di un ricorrente per cassazione.
La fattispecie concerneva la notificazione dell’avviso di udienza di discussione del giudizio di legittimità dopo l’accertata morte dell’avvocato.
Nella decisione in commento si legge testualmente che “Quanto all'art. 135 disp. att., che consente agli avvocati non residenti in Roma, che ne abbiano fatto richiesta, di ricevere in copia, mediante lettera raccomandata, l'avviso di udienza della discussione, le sezioni unite della corte hanno chiarito che, nell'ipotesi di difetto di elezione di domicilio in Roma, la comunicazione dell'avviso di udienza al difensore va effettuata e si perfeziona con il deposito dell'avviso stesso presso la cancelleria della Corte di cassazione, così realizzandosi compiutamente il diritto di difesa della parte, mentre l'invio di copia dell'avviso stesso al difensore, ai sensi dell'art. 135 disp. att. c.p.c., come sostituito dalla L. 7 febbraio 1979, n. 59, art. 4, svolge una funzione meramente informativa (Cass., Sez. Un., ordinanza 24 luglio 2003, n. 11526, nonchè Sez. un. 25 gennaio 2007, n. 1614; conformi le successive pronunce delle singole sezioni, per le quali v. Cass. 6 settembre 2007, n. 18721; Cass. 16 luglio 2010, n. 16615). La norma in questione, infatti, con l'uso del termine "copia" e con l'impiego dello strumento della "raccomandata" (e non della raccomandata con avviso di ricevimento, richiesta invece dalla L. 20 novembre 1982, n. 890), rende evidente che la formalità prevista si pone su un piano funzionale equivalente a quello della notizia che il domiciliatario è tenuto ad inviare al domiciliato dell'avviso di udienza pervenutogli”.
(Da Altalex del 7.9.2011. Nota di Manuela Rinaldi)