mercoledì 21 settembre 2011

Illegittimo licenziamento lavoratrice futura sposa

Una donna, prossima al matrimonio, non può essere licenziata in nome della tutela della famiglia. E’ quanto si evince dalla n. 17845/2011.
Il caso. Una donna aveva chiesto al tribunale di Roma di dichiarare nullo il suo licenziamento, indicando tra i diversi motivi anche quello dell’affissione al comune delle pubblicazione del suo matrimonio.
Il giudizio di legittimità. La Suprema Corte ricorda che «per le lavoratrici con contratto regolare esiste una sorta di periodo di garanzia che va dalle pubblicazioni delle future nozze a un anno per la data della celebrazione del matrimonio durante il quale esiste un divieto a licenziare». In particolare, proseguono i giudici di legittimità, «la tutela accordata dalla l. n. 7/1963 alle lavoratrici che contraggono matrimonio è fondata sull'elemento oggettivo della celebrazione del matrimonio e non è subordinata all'adempimento di alcun obbligo di comunicazione da parte della lavoratrice al datore anche se, sottolineano gli Ermellini, sarebbe meglio che la lavoratrice comunicasse comunque la decisione di sposarsi al proprio datore di lavoro se non altro per il dovere di collaborazione e di esecuzione del contratto secondo buona fede». Pertanto, conclude il Collegio, il licenziamento è illegittimo «allorché sia stato intimato senza che ricorressero i presupposti di una delle ipotesi di legittimo recesso datoriale, contemplate nell'ultimo comma dell'art. 1, l. n. 7/1963, nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni e un anno dalla celebrazione». Tuttavia, precisa la Cassazione, se il preavviso di licenziamento arriva prima della pubblicazione, «non assume rilevanza la richiesta di pubblicazioni successive al licenziamento se pure intervenuta nel periodo di preavviso».

(Da avvocati.it del 20.9.2011)