Cass. Pen. Sez. VI, sent. 13.7.2011 n. 27440
Ai fini dell’esercizio della professione forense non è sufficiente aver superato l’esame, ma è necessaria l’iscrizione ufficiale nell’Albo degli Avvocati.
In caso contrario si commette esercizio abusivo della professione.
Così si è espressa la Cassazione, sezione sesta penale, con la sentenza 13 luglio 2011, n. 27440, concernente la vicenda di un giovane avvocato, il quale aveva sì superato l’esame ma non anche effettuato la relativa iscrizione all’albo, e nonostante ciò aveva assunto la difesa di un cliente nell’ambito di un procedimento per ingiusta detenzione.
Per la Suprema Corte, infatti, effettua esercizio abusivo della professione colui che, pur avendo superato l’esame regolarmente, non ha provveduto alla iscrizione nel relativo albo, considerando il fatto che tale iscrizione è imposta da norma cogente quale inderogabile condizione ai fini dell’esercizio della professione forense.
Il Tribunale in primo grado aveva assolto il giovane professionista, ma di diverso avviso era stata la Corte di Appello che aveva condannato il neo avvocato per reato di abusivo esercizio della professione, in quanto aveva assunto l’incarico, autenticando la firma del cliente in calce al mandato difensivo, con il deposito dell’atto presso la cancelleria.
Secondo la Corte l’atto posto in essere dal giovane professionista rientrava tra quelli tipici della professione di avvocato, in quanto alla stessa riservata in via esclusiva.
Proprio su questo punto si concentrava il ricorso in Cassazione presentato dal giovane, il quale affermava di non aver operato quale avvocato, in quel contesto e, di conseguenza, di non aver violato alcuna norma.
Per i giudici di legittimità, però, le ragioni addotte dal ricorrente non hanno avuto l’esito sperato, in quanto sono state ritenute perfettamente valide e logiche le motivazioni della Corte d’appello.
La Cassazione, pertanto, non accoglie il ricorso presentato dal giovane, in quanto l’autenticazione della firma del mandato difensivo rappresenta un atto tipico della professione forense, e, in quanto tale, deve essere esclusivamente riservato a colui che legittimamente può esercitare tale professione.
Nella decisione de qua si legge testualmente che “L'art. 348 cod. pen. è norma penale in bianco, che presuppone l 'esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali prescrivano una speciale abilitazione dello Stato ed impongano l'iscrizione in uno specifico albo.
Ne consegue che è abusivo l'esercizio della professione di avvocato da parte di colui che, pur avendo conseguito l'abilitazione statale, non sia iscritto all'albo professionale, considerato che tale iscrizione è imposta da norma cogente quale condizione inderogabile per l'esercizio della professione (art. 1, r. decreto legge n. 1578/1933)”.
(Da Altalex del 30.8.2011. Nota di Manuela Rinaldi)