venerdì 30 settembre 2011

Mediazione e codice deontologico degli avvocati art. 55 bis

Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato la circolare C-24-2011 che fornisce, sul piano deontologico, indicazioni utili agli avvocati che si accingono ad espletare anche la funzione di mediatore professionista. È stato introdotto nel codice deontologico l’articolo 55 bis dedicato alla mediazione. Con esso si richiede all’avvocato una competenza adeguata qualora decidesse di assumere la funzione di mediatore.
Nell’ottica di valorizzare i requisiti di professionalità dell’avvocato-mediatore si suggerisce di interpretare il ruolo non solo con la capacità di dominare e padroneggiare le imprescindibili tecniche della mediazione  e della comunicazione, ma anche con la capacità di informare adeguatamente le parti coinvolte affinché non incorrano in pregiudizi derivanti dalla scarsa conoscenza o valutazione superficiale degli elementi offerti per l’accordo di mediazione.
Si riporta il testo dell’articolo 55 bis.
Art. 55 bis – Mediazione.
L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
I - L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
II - Non può assumere la funzione di mediatore l’avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.<br/> In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di  mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art.815, primo  comma, del codice di procedura civile.
III - L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
IV - E’ fatto divieto all’avvocato consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.

(Da diritto.it del 28.9.2011)