Pubblicato sulla G.U. n. 226 del 28 settembre (supplemento ordinario n. 214) il nuovo Codice Antimafia, che riorganizza tutta la materia in un unico corpus normativoper combattere la criminalità organizzata. Abrogate le leggi speciali emanate dal 1956 ad oggi.
Con la pubblicazione del nuovo d.lgs. n. 159/2011 si è voluto effettuare una ricognizione completa delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa. In totale sono 5 libri, anche se resta confermato il congelamento dell’originario Libro I, composto da 10 articoli sulla «criminalità organizzata di tipo mafioso».
Pubblicati 4 Libri. Il primo Libro è dedicato alle misure di prevenzione, il secondo alle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, il terzo alle attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata e all’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali, invece l’ultimo Libro è dedicato a tutte le norme transitorie, e quindi alle modifiche al codice penale e alla legislazione penale complementare.
Il nuovo codice tra confisca e sequestro. Il provvidemento dispone che il sequestro perde efficacia se non viene tramutato in confisca entro 18 mesi dall’immissione in possesso dell’amministratore giudiziario, che nel corso della procedura assume la qualità di sostituto d’imposta. Limitata poi la possibilità di revoca della confisca in modo da non ostacolare il reimpiego, da parte dei Comuni, di tali immobili. Vengono inoltre disciplinati i casi in cui ci siano diritti pendenti al momento dell’esecuzione del sequestro. Se il terzo proprietario è in buona fede, gli verrà concesso un diritto di prelazione sell’acquisto della quota confiscata, ovviamente al valore di mercato. Infine, si segnala l’estensione delle cautele antimafia anche al direttore tecnico e ai revisori contabili; disposizione, questa, volta ad evitare che soggetti mafiosi contrattino direttamente con la pubblica amministrazione.
(Da avvocati.it del 30.9.2011)