Non configurerebbe molestia perché "il destinatario può decidere se aprire o no la posta indesiderata", sent. 36779 del 2011.
"La Corte esclude l'ipotizzabilità del reato de quo nel caso di molestie recate con il mezzo della posta elettronica, perché in tal caso nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario si verificherebbe né veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo".
Recita così il verdetto contenuto nella sentenza n. 36779 del 12 ottobre 2011 con la quale la Corte di Cassazione esclude che lo spam, l'odiosissima posta indesiderata che intasa le nostre caselle email, possa rientrare nella fattispecie di di reato previsto dall'art. 660 del codice penale, ovvero "Molestia o disturbo alle persone".
(Da leggioggi.it del 14.10.2011)