Prime pronunce sulla mediazione. Il Tribunale di Roma, Sez. V civile, con la sentenza depositata il 22 luglio 2011, ha statuito che il verbale di conciliazione sottoscritto innanzi all’organismo di mediazione e omologato dal Presidente del Tribunale, nel corso della quale si è accertato l'acquisto della proprietà, ovvero di altro diritto reale relativo a beni immobili, attraverso l’istituto giuridico dell’usucapione, non può essere trascritto presso i registri immobiliari. Il giudice nega pertanto all’accordo consacrato nel verbale di conciliazione, effetti di natura costitutiva, modificativa ovvero estintiva di diritti reali.
Una donna aveva proposto reclamo avverso la trascrizione con riserva eseguita dal Conservatore dei Registri Immobiliari. La donna allega che sulla base del D.Lgs. n. 28 del 2010, la materia relativa ai diritti reali rientra tra i casi di mediazione obbligatoria, che rappresenta quindi condizione di procedibilità per un eventuale giudizio, ergo il relativo verbale mediante il quale le parti raggiungono un accordo deve considerarsi soggetto a trascrizione.
Per il giudice della capitale l’accordo è da qualificare quale negozio di mero accertamento in merito alla verifica dei presupposti sulla base dei quali l'usucapione si compie, quindi non capace di dotare certezza assoluta alla proprietà del bene immobile controverso. Siffatto verbale non è riconducibile ad una delle ipotesi contemplate dall’articolo 2643 c.c., non è equiparabile alle sentenze e non è idoneo alle formalità pubblicitarie di cui all’art. 2651. Per tali motivi è stata negata la trascrivibilità.
(Da Altalex del 18.10.2011. Nota di Laura Biarella)