Cassazione Sezioni Unite – Sent. 27.102011 n. 22380
Punito con la sanzione disciplinare dell’avvertimento il legale che fa partecipare un collega di studio al colloquio con un cliente che deve rendere una testimonianza al solo fine di predisporre una testimonianza che smentisca quella difforme eventualmente resa al giudice in udienza.
Lo hanno chiarito le sezioni Unite che hanno confermato la decisione dei giudici di merito. Il professionista è stato riconosciuto colpevole di aver mancato al suo dovere di riservatezza perché la partecipazione dell’estraneo al colloquio era tesa solo a chiamarlo a deporre per contrastare la versione dei fatti riferita dal teste al giudice.
(Da il sole24ore.com del 27.10.2011)