mercoledì 5 ottobre 2011

Ancora sul distacco dal riscaldamento condominiale

Cassazione Civ. Sez. II, Sent. 29.9.2011, n.19893

Cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Trieste, la Cassazione ha ribadito che "il condomino può rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione dell'impianto se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini".
Ciò in quanto, secondo il proprio ormai pacifico orientamento: "poiché tra le spese indicate dall'articolo 1104 Codice Civile, soltanto quelle per la conservazione della cosa comune costituiscono "obligationes propter rem" - e per questo il condomino non può sottrarsi all'obbligo del loro pagamento, ai sensi dell'articolo 1118, comma secondo, Codice Civile, che invece, significativamente, nulla dispone per le spese relative al godimento delle cose comuni - è legittima la rinuncia di un condomino all'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento (purché questo non ne sia pregiudicato), con il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell'articolo 1123, comma secondo, Codice Civile, dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso del servizio centralizzato; è invece obbligato a sostenere le spese dell'eventuale aggravio derivato alle spese di gestione di tale servizio, compensato dal maggiore calore di cui beneficia anche il suo appartamento".
La Cassazione ha aggiunto che "a tali considerazioni occorre aggiungere che non osta la natura contrattuale della norma impeditiva contenuta nel regolamento di condominio, poiché questo è un contratto atipico le cui disposizioni sono meritevoli di tutela solo ove regolino aspetti del rapporto per i quali sussista un interesse generale dell'ordinamento". In sostanza: "il regolamento di condominio, anche se contrattuale, approvato cioè da tutti i condomini, non può derogare alle disposizioni richiamate dall'articolo 1138 comma quarto Codice Civile e non può menomare i diritti che ai condomini derivano dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, mentre è possibile la deroga alle disposizioni dell'articolo 1102 Codice Civile non dichiarato inderogabile. Il che non è ravvisabile, anzi è il contrario, quanto al distacco delle derivazioni individuali dagli impianti di riscaldamento centralizzato ed alla loro trasformazione in impianti autonomi, per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, giacché proprio l'ordinamento ha mostrato di privilegiare, al preminente fine d'interesse generale rappresentato dal risparmio energetico, dette trasformazioni e, nei nuovi edifici, l'esclusione degli impianti centralizzati e la realizzazione dei soli individuali; in secondo luogo, giacché la ratio atipica dell'impedimento al distacco, riscontrata dal giudice a quo, non può meritare la tutela dell'ordinamento in quanto espressione di prevaricazione egoistica anche da parte d'esigua minoranza e di lesione dei principi costituzionali di solidarietà sociale".
Quanto alle ripartizioni delle spese, la Cassazione ha statuito che: "Nella fattispecie, la superficie radiante a seguito del distacco è divenuta pari a zero, ciò che autorizzerebbe l’esonero del condomino quantomeno dal pagamento a quella parte delle relative spese. D'altra parte, rilevato che il c.d. regolamento condominiale contrattuale ha natura di contratto atipico, nella fattispecie, l'opposto ipotizzabile interesse degli altri condomini ad avere un più vantaggioso riparto della spese di riscaldamento, non sembra meritevole di tutela rispetto al contrapposto interesse del singolo condomino di poter fruire, attraverso l’utilizzazione di un impianto di riscaldamento individuale, di una riduzione dei costi sia sul piano finanziario che energetico".

(Da filodiritto.com dell’1.10.2011)