In tema di studi di settore, se l'avvocato non partecipa al contraddittorio con l'amministrazione, si da il via all'accertamento, senza indagini, sulla propria attività, fondato esclusivamente sullo scostamento dagli standard dei valori esposti in dichiarazione.
E' quanto ha stabilito la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 30 giugno 2011, n. 14365.
Il caso vedeva un avvocato impugnare un atto impositivo notificatogli senza che l'amministrazione avesse effettuato un minimo accertamento sulla propria attività. Sebbene il fisco avesse invitato il professionista a difendersi, costui decise di non partecipare al contraddittorio, elemento, quest'ultimo, che aveva spinto la Ctp e la Ctr a respingere l'istanza di annullamento dell'accertamento.
Secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza "La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema unitario, frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, che giustifica la prevalenza, in ogni caso, e la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente rispetto a quello precedente, in quanto più affinato e, pertanto, più affidabile".
L'elemento fondamentale, per porre gli studi di settore alla base di un accertamento, continua la Corte , è il contraddittorio tra il contribuente ed il Fisco nella fase amministrativa del contenzioso, in cui il contribuente può esporre tutti i rilievi che ritiene opportuni e di quelli l'Ufficio deve tenere necessariamente conto nella motivazione dell'atto di accertamento.
Nel caso di specie il contribuente, pur ritualmente invitato al contraddittorio, non è comparso. In tale ipotesi, l'Ufficio, in assenza delle osservazioni ritualmente richieste, può legittimamente emettere l'avviso di accertamento sulla base del solo dato disponibile dello scostamento tra il dichiarato e quello emergente dagli studi di settore, spettando al contribuente in fase contenziosa l'onere della prova contraria, nella fattispecie non offerta nè data.
(Da Altalex del 29.9.2011. Nota di Simone Marani)