giovedì 27 ottobre 2011

Come chiudere le liti col Fisco

Con la circolare n. 48/E/2011 l'Agenzia delle Entrate fornisce tutti i chiarimenti necessari per definire in maniera agevolata le mini liti pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, alle sezioni regionali della Commissione tributaria centrale e alla Corte di Cassazione, che vedono coinvolto il Fisco.
Avvisi di accertamento e atti di irrogazione sanzioni.
Con l'art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, è stata introdotta la possibilità di definire tutte le liti fiscali in cui è parte l’Agenzia entrate, riguardanti atti impositivi, il cui valore non sia superiore ai 20mila euro, pendenti in ogni stato e grado del giudizio alla data del 1° maggio 2011 e per le quali non sia intervenuta alcuna pronuncia giurisdizionale definitiva, prima del 5 luglio 2011, data di entrata in vigore del d.l. n. 98/2011.
Cosa, come, quando, quando.
In particolare, nella circolare viene chiarito:
- cosa si deve intendere per lite pendente,
- come va determinato il valore delle liti autonome. E questo soprattutto in caso di ricorso cumulativo, di impugnazione parziale e di impugnazione di avvisi di accertamento conseguenti a rettifica di perdite,
- qual è l'ambito di definibilità delle liti, relativamente ai diversi tipi di atti impugnati e relativamente ai diversi tributi oggetto della giurisdizione tributaria,
- come si procede alla definizione,
- come calcolare e quando versare gli importi necessari, o ancora
- come scomputare le somme già versate in pendenza di giudizio.
Cosa bisogna fare per per perfezionare la procedura di definizione agevolata?
La risposta fornita dalle Entrate è semplice: pagare il dovuto entro il 30 novembre 2011 attraverso l'F24-Versamenti con elementi identificativi, con codice tributo 8082, e presentare in via telematica la domanda di definizione entro il 2 aprile 2012.
Liti potenzialmente definibili: sospensione dei giudizi e dei termini processuali fino al 30 giugno 2012.
La sospensione potrà essere protratta fino al 30 settembre 2012 per quelle controversie rispetto alle quali gli uffici avranno accertato la presentazione della domanda di definizione. Entro questa data, l’A.F. "verificherà il perfezionamento della domanda e, in caso di accoglimento, comunicherà al competente organo giurisdizionale l’avvenuta estinzione della lite".
Condizioni di obiettiva incertezza o di particolare complessità del calcolo.
In questi casi, se il contribuente, pur osservando una “normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti”, non ha versato esattamente quanto dovuto, l’ufficio potrà riconoscergli la scusabilità dell’errore e invitarlo a versare la differenza entro 30 giorni, senza perdere l'opportunità di procedere alla definizione della lite.

(Da avvocati.it del 26.10.2011)