Risarcimento del danno da ombra, in quanto origine di danno ingiusto. È questo l’ultimo caso su cui la Corte di Cassazione è stata chiamata a intervenire.
Il proprietario di un pioppeto è stato condannato a pagare il proprio vicino, sul campo del quale le fronde degli alberi facevano ombra: la produzione di mais, che necessita di molto sole per crescere, risultava infatti rallentata.
Già nel giudizio di merito la condanna era stata giustificata per il fatto che "l’ombra dei pioppi aveva impedito al mais di svilupparsi più produttivamente" e che "le radici dei pioppi assorbivano dal terreno acqua e sostanze nutrizionali a discapito della coltura del mais".
In realtà l’accusato, nel difendersi, non ha negato la realtà dei fatti, semmai ha fatto ricorso in Cassazione perché non intenzionato a risarcire il danno in virtù, a sua detta, di un comportamento scorretto del coltivatore di mais il quale avrebbe potuto tranquillamente agire in base all’articolo 896 del codice civile che consente di recidere rami e fronde nei casi in cui invadano il confine.
Questa la giustificazione della Corte di Cassazione: "costituisce onere del ricorrente indicare chiaramente quali siano i principi che si assumono disattesi trattandosi di principi che devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione".
Alberta Perolo (da famigliacristiana.it del 18.10.2011)