Grazie alle innovazioni apportate dalle più recenti disposizioni normative in materia, il reato di maltrattamento di animali (ex articolo 544 ter Codice Penale), assurge al rango di delitto anziché di contravvenzione come invece era previsto dalla vecchia normativa. Ciò ha inevitabilmente comportato un inasprimento della pena da applicare in conseguenza della commissione del delitto di cui si discute; infatti, la norma prevede l’irrogazione della pena della reclusione da 3 a 18 mesi o della multa da € 5.000,00 ad € 30.000,00.
L’articolo 544 ter Codice Penale afferma che: “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito… (omissis). La stessa pena, si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà, se dal fatto deriva la morte dell’animale”. E’ bene sottolineare che la predetta disposizione normativa riconduce nell’ambito del reato di maltrattamento di animali qualsiasi condotta attiva od omissiva che arrechi una lesione fisica all’animale, quali possono essere le percosse oppure la semplice non curanza o addirittura indifferenza di fronte al precario stato di salute dell’animale stesso. Le medesime considerazioni possono essere espresse nei confronti di colui che tiene un comportamento tale da sottoporre l’animale a sevizie, fatiche o comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.
Di estrema importanza è il secondo comma dell’articolo in commento, il quale – come abbiamo visto – punisce colui che somministra sostanze stupefacenti o sottopone l’animale a trattamenti che gli procurano un danno alla salute. Con tale previsione, il Legislatore ha voluto punire il reato di doping a danno di animali. Trattasi, in particolare modo, di un reato per il cui perfezionamento non ricorre la necessità che si verifichi un danno, ma solo la realizzazione di una condotta qualificabile come pericolosa. Se dalle condotte criminose previste e disciplinate dall’articolo 544 ter Codice Penale, deriverà quale conseguenza non voluta la morte dell’animale, allora ci troveremo in presenza della circostanza aggravante speciale di cui al terzo comma del predetto articolo.
Passando ora ad analizzare la ricorrenza dell’elemento psicologico nella configurazione del reato di maltrattamento di animali, è bene preliminarmente soffermarsi sul concetto di colpevolezza da considerarsi quale elemento indispensabile ai fini dell’attribuibilità del fatto-reato al suo autore. Affinché il fatto commissivo sia punibile, è necessario che ricorra, non solo la tipicità e la sua antigiuridicità, ma si richiede, altresì, che sia anche colpevole.
Il principio di colpevolezza assume un’importanza basilare nel nostro sistema penale e trova la propria base giuridica nell’articolo 27 comma primo della Costituzione. La colpevolezza può essere definita come un atteggiamento antidoveroso della volontà dal quale scaturisce la commissione del fatto-reato e che giustifica l’irrogazione della pena. Da qui l’applicazione del primo comma dell’articolo 42 Codice Penale, ad avviso del quale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se non ha agito con coscienza e volontà. Le diverse forme in cui si estrinseca la colpevolezza sono il “dolo” e la “colpa”, ma esiste, altresì, la c.d. preterintenzione che rinveniamo nell’articolo 544 ter Codice Penale ultimo comma e cioè il maltrattamento di animali aggravato dalla morte. In tale ultimo caso, la morte è da considerarsi come evento ulteriore che va oltre l’intenzione da qualificarsi, quindi, come più grave di quello in realtà voluto dal soggetto agente, ma che è comunque conseguenziale alla sua azione od omissione e ad esso attribuibile.
Come tutti noi sappiamo le sostanziali e più rilevanti differenze tra i due concetti rispettivamente di dolo e colpa, sono facilmente estrapolabili dalle norme del nostro Codice Penale. Infatti, il dolo viene qualificato come “volontà consapevole di realizzare il fatto tipico”. In tale caso, il soggetto agente rappresentandosi tutti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa, pone in essere un’azione volta alla realizzazione dell’evento. Al contrario, quando manca la volontà dell’evento, ci troviamo in presenza della colpa. Di conseguenza il delitto è colposo quando il fatto illecito è stato commesso per imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Il rimprovero che l’Ordinamento Giuridico muove al soggetto agente, è relativo al fatto di non avere attivato quei poteri di controllo che doveva e poteva attivare per evitare il verificarsi dell’evento lesivo; ciò significa che, in tale circostanza, l’agente non ha osservato, pur trovandosi nelle condizioni di poterlo fare, quello standard di diligenza richiesto nella situazione concreta.
Dopo avere analizzato per sommi capi le più rilevanti differenze esistenti tra il dolo, la colpa e la preterintenzione, è indispensabile soffermarci ora sullo studio minuzioso delle differenti forme di dolo che possiamo individuare nel reato di maltattamento di animali.
A tale proposito un recente arresto giurisprudenziale ha definito il reato di amltrattamento di animali come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale, la quale può consistere in un comportamento commissivo od omissivo, sia tenuta per crudeltà e a dolo generico quando la stessa è tenuta senza necessità (Cassazione Penale, Sezione III, n. 44822/07). I due concetti di dolo specifico e dolo generico sono da ricondurre nell’ambito delle varie forme in cui si manifesta il dolo; mentre nel caso del dolo specifico, il soggetto agente compie il fatto materiale con coscienza e volontà per il perseguimento di un fine particolare, da considerarsi come elemento soggettivo costituitivo della fattispecie legale, ma che va oltre il fatto materiale tipico; al contrario, il dolo generico è caratterizzato dalla semplice coscienza e volontà del fatto materiale a prescindere dal fine per cui si agisce. Naturalmente la locuzione “senza necessità” richiamata dalla giurisprudenza di legittimità, come sopra specificato, e che giustifica la ricorrenza del dolo generico, è da ricondurre all’articolo 54 Codice Penale e quindi ai fini della esclusione della configurabilità della fattispecie criminosa de quo, è indispensabile che la condotta attiva od omissiva tenuta dall’autore, s’incardini nell’ambito di una situazione che induca al maltrattamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni.
Nell’ambito dei reati contro gli animali, assurge a fondamentale importanza il “dolo eventuale” di matrice prettamente giurisprudenziale.
Sul punto, la giurisprudenza di merito ha di recente sostenuto l’applicabilità del dolo eventuale nel reato di maltrattamento di animali.
Ricorre il dolo eventuale o indiretto nel caso in cui l’evento non è direttamente voluto dal soggetto agente, ma accettato come conseguenza eventuale della propria condotta e quindi accetta il rischio del suo verificarsi. Le predette considerazioni, ampliano notevolmente la tutela degli animali dinnanzi ad eventuali maltrattamenti, poiché si considera punibile anche colui che non solo vuole arrecare nocumento all’animale, ma anche chiunque pur non volendo raggiungere direttamente la predetta finalità, agisce ugualmente accettando il rischio del suo verificarsi.
Da ultimo e come accennato in precedenza, il terzo comma dell’articolo 544 ter Codice Penale prevede e disciplina una circostanza aggravante ad effetto speciale. E’ chiaro che, in tale ipotesi, l’evento morte che consegue alla condotta criminosa, non deve essere voluto dal soggetto agente autore del maltrattamento e neppure dovrà configurarsi il c.d. dolo eventuale attraverso l’accettazione del rischio del suo verificarsi, altrimenti ci troveremmo in presenza della fattispecie criminosa di cui all’articolo 544 Bis Codice Penale e cioè del reato di “uccisione di animali”. E’ evidente che nelle predette circostanze, ricorre l’ipotesi di vera e propria preterintenzione ove l’evento dannoso, il quale nel caso sottoposto alla nostra attenzione, si concretizza nella morte dell’animale, è più grave di quello voluto dall’agente. Di conseguenza, avremo un reato base, caratterizzato dalla presenza del dolo ed un successivo evento non voluto purché collegato da un nesso di causalità materiale all’azione od omissione dell’autore del reato.
Monia Dottorini (da filodiritto.com del 20.10.2011)