venerdì 7 ottobre 2011

Opposizione a cartella per l’assicurazione garante

Revoca del contributo Iva: l'atto della compagnia è contro l'esecuzione e non soggiace a decadenza. Il Ministero revoca l'agevolazione Iva in favore dell'azienda, l'esattore passa all'incasso e la cartella esattoriale arriva alla compagnia assicurativa che prestò la polizza assicurativa in favore dell'impresa beneficiaria - in illo tempore - del contributo comunitario. Sarà soltanto il giudice del rinvio a stabilire se la revoca dei benefici concessi all'epoca all'operatore economico assuma o meno efficacia di titolo esecutivo nei confronti della compagnia garante. Di certo c'è che il giudice non può dichiarare proposta "fuori tempo massimo" l'opposizione della compagnia, laddove l'azienda contesta lo stesso diritto dell'amministrazione a procedere all'esecuzione forzata: risulta dunque erroneo qualificare l'impugnazione proposta dall'assicuratore come opposizione agli atti esecutivi e non come opposizione all'esecuzione, la quale ultima non è soggetta a termine decadenziale. È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 4 ottobre 2011 dalla terza sezione civile della Cassazione.
Maledetta fretta
Accolto il ricorso dell'assicurazione contro la sentenza che riteneva applicabile l'articolo 617 Cpc con il relativo termine di venti giorni per la proposizione dell'opposizione e dichiarava dunque intempestiva l'impugnazione della compagnia. Il fatto è che l'opposizione risulta mista perché oltre a contestare il quantum investe anche l'an dell'esecuzione, sostenendo che il Ministero non avrebbe diritto a procedere in via esecutiva contro l'assicurazione attraverso la cartella esattoriale. E ciò nonostante con la polizza fideiussoria la compagnia abbia assunto l'impegno di pagare all'amministrazione un determinato importo nel caso di inadempimento della prestazione dovuta dall'azienda che aveva ottenuto l'agevolazione Iva. Il ministero opposto, dal canto suo, precisa che alla base della iscrizione a ruolo non vi è la polizza, ma lo speciale procedimento ingiunzionale previsto dal testo unico 639/1910 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato che consente la riscossione per crediti certi, liquidi ed esigibili. Troppo sbrigativo, insomma, il Tribunale che boccia per tardività l'intera opposizione proposta: saranno altri giudici a rimettere le cose a posto.

Dario Ferrara  (da cassazione.net)