Giudice di Pace di Pozzuoli - Avv. Italo Bruno, Sent. 5.10.2011
"In relazione alla contestazione della violazione di omessa esibizione del contrassegno di assicurazione, ex art. 180, comma 8, ove la contestazione della violazione principale sia pervenuta tardivamente per il superamento del termine di cui all’art. 201, comma 1, cds o, come nel caso di specie, sia mancata per difetto di notifica, va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di esibizione dei documenti; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa con la violazione per omessa esibizione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento".
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Pozzuoli che ha rilevato: "Dalla documentazione esibita dalla ricorrente e dalla PA resistente si evince che il primo processo verbale n.10789/B del 26/6/06 – (violazione art. 181, comma 1 e 3, non esponeva tagliando RCA) - non è stato mai notificato al trasgressore. Dalla copia dell’avviso di ricevimento non si evince la qualità della persona a cui sarebbe stato consegnato il plico e la firma apposta sulla dicitura destinatario della persona abilitata non è quella della ricorrente. La ricorrente ha dichiarato di non aver mai ricevuto il primo processo verbale e, pertanto, si deve ritenere il difetto di tutto l’iter amministrativo. La ricorrente non è venuta a conoscenza dell’ordine di esibizione impartito con il primo verbale che, è da considerarsi nullo".
(Da filodiritto.com del 9.10.2011)