Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sent. 13.9.2011, n.18697
Incorre in colpa sanzionabile il Giudice che deposita 247 sentenze tardive (un anno), di cui 203 con tempi superiori di sette - dieci mesi rispetto al termine annuale? La Cassazione ha cassato la sentenza e rinviato il procedimento alla sezione disciplinare del C.S.M. in diversa composizione, perché "rivaluti la giustificabilità dei ritardi contestati superiori a un anno nel deposito delle sentenze, in applicazione dei principi enunciati, anche in ordine al carattere reiterato e grave di detti tardivi depositi ultraannali".
In particolare, la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:
"Anche a garanzia di un trattamento uniforme di situazioni analoghe e della prevedibilità della sanzione, la durata di un anno nel ritardo nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali rende ingiustificabile la condotta dell'incolpato, se non siano allegate dallo stesso e accertate dalla sezione disciplinare circostanze assolutamente eccezionali, che giustifichino l'inottemperanza del precetto sul termine di deposito che, dopo il decorso dell'anno di cui sopra, deve presumersi superiore alla soglia della ragionevolezza e naturalmente ingiustificabile, perché tale durata annuale, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, è sufficiente, in materia civile, a completare l'intero giudizio di legittimità e quindi la stesura di qualsiasi provvedimento e il suo deposito non possono in genere richiedere tempi superiori a quelli del processo di cassazione, che comprende, con gli adempimenti procedurali e lo studio del caso, anche l'ascolto della difesa".
Nel caso di specie, "manca, nella sentenza impugnata, la motivazione specifica sulla "giustificatezza" dei circa quaranta ritardi superiori ad un anno nel deposito delle sentenze di cui al capo di incolpazione e vi è quindi la carenza motivazionale denunciata in ricorso, con connessa violazione di legge sul carattere "lngiustificato" di tali tardivi depositi ed, entro tali limiti, il ricorso deve essere accolto".
La Cassazione ha ricordato che "l'inottemperanza del precetto di depositare nei termini le sentenze è da sola lesiva dello stesso diritto delle parti a un giusto processo ed è quindi di regola ingiustificabile, potendo, solo in via eccezionale e in casi straordnari, giustificarsi per la esistenza di un fatto oggettivo che renda inesigibile l'osservanza del precetto normativo sui termini di deposito nei sensi indicati. Come già rilevato in più d'una delle sentenze citate di queste sezioni unite, sono ritenuti di regola ingiustificabili, perché irragionevoli per la parte che attende di conoscere i motivi della decisione, i depositi delle sentenze che superino un anno dai termini iniziali indicati nella legge".
(Da filodiritto.com del 2.10.2011)