Tutto da rifare nell'ipotesi in cui la notifica degli atti all'imputato avviene ad un indirizzo diverso da quello dal medesimo espressamente dichiarato.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che con la sentenza 6 settembre 2011, n. 33155 ha qualificato viziata da nullità assoluta ed insanabile la notifica di alcuni atti destinati all'imputato, contenenti un indirizzo difforme da quello indicato dal soggetto destinatario degli atti in sede di elezione di domicilio.
Nella specie, un uomo, ritenuto responsabile, sia in primo che in secondo grado, di aver concorso nella realizzazione di furti aggravati e di danneggiamenti, presentava ricorso in Cassazione avverso tale condanna adducendo, in sostanza, due motivi: in primo luogo, eccepiva la nullità delle sentenze di primo grado e di appello per omessa notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio, dell'estratto della sentenza contumaciale di primo grado e del decreto di citazione in appello, in quanto il decreto di citazione in giudizio veniva recapitato ad un indirizzo difforme da quello da lui dichiarato al momento della scarcerazione e coincidente con la residenza anagrafica sua e del nucleo familiare, senza che peraltro venissero effettuate ulteriori e, ad avviso del ricorrente, necessarie ricerche.
Con il secondo motivo, il ricorrente imputato lamentava il difetto di motivazione circa la ritenuta responsabilità fondata sulla chiamata di correo da parte di un altro imputato, in assenza di una corretta e necessaria valutazione della sua attendibilità soggettiva.
Il ricorso è fondato. Dall'analisi degli atti, infatti, la Corte Suprema, ritenuto assorbito il secondo motivo di ricorso, e nonostante le notifiche siano avvenute nelle mani del difensore, deduce che “ l'imputato è stato dunque citato a un domicilio che non era quello regolarmente dal medesimo dichiarato e dunque la notifica è viziata da nullità assoluta e insanabile, a prescindere da quanto successivamente accaduto e dall'avviso fatto ai difensori di fiducia”.
Da ciò la nullità dell'intero giudizio di primo e secondo grado e, conseguentemente, l'annullamento, da parte dei giudici di legittimità, della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con relativa trasmissione degli atti al Tribunale di prima istanza per un nuovo giudizio.
(Da Altalex del 10.10.2011. Nota di Maria Spataro)