sabato 15 ottobre 2011

Nomina amministratore di sostegno, criterio per la Cassazione

Cass. Civ. Sez. I, Sent. 26.9.2011, n.19596

La Corte di Cassazione, in un giudizio relativo alla nomina di amministratore di sostegno in dubbio tra il marito e la sorella della persona beneficiaria, cessato a seguito del decesso dell’ultima, ha enunciato il principio di diritto per il quale l’articolo 408 del Codice Civile non contiene un ordine preferenziale nella scelta dell’amministratore di sostegno che privilegia il coniuge rispetto ad altri soggetti.
Preliminarmente, avendo rilevato che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione non preclude il potere di enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge su questioni di particolare importanza, a norma dell’articolo 363 del Codice di Procedura Civile, la Corte ha dichiarato che il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell’amministratore di sostegno è quello “che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiaria” che “assicura a chi deve decidere una ampia facoltà di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere come amministratore.
Alla luce di ciò non può che conseguire che l’elenco delle persone indicate dall’art. 408 c.c. – nell’ordine, coniuge, convivente, padre, madre, figlio, fratello, sorella, parente – non contiene alcun criterio preferenziale in ordine di elencazione perché ciò contrasterebbe con l’ampio margine di discrezionalità nella scelta riconosciuta dalla legge al giudice di merito finalizzata esclusivamente agli interessi della beneficiaria.
Ciò del resto trova conferma nell’ultimo comma dell’art. 408 c.c., laddove viene data al giudice tutelare la facoltà di scegliere, ove ricorrano gravi motivi, anche una persona diversa da quelle indicate … il che sta necessariamente a significare che l’indicazione delle persone predette non riveste un ordine preferenziale né un carattere esclusivo”.
A conferma di quanto sopra, la Corte rileva altresì che quando il legislatore ha voluto determinare un ordine rigoroso ed esclusivo di preferenze lo ha espressamente fatto, come nel caso, ad esempio, dell’articolo 433 del Codice Civile (“All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine …”).

Luciana Di Vito (da filodiritto.com dell’11.10.2011)