Per la Cassazione solo l’appaltatore deve rispondere dei danni
Una strada, un buco, un incidente. Di chi è la colpa?
Nel caso di specie la Corte di Cassazione è intervenuta con sentenza n. 19132 per stabilire che in caso di appalto di lavori su strada pubblica è solo l'appaltatore a rispondere degli eventuali danni a terzi come per il motociclista caduto a causa di uno scavo sulla carreggiata.
La ragione è evidente e imprescindibile: l'esecuzione dei lavori, infatti, deve essere fatta in autonomia con mezzi propri e propria organizzazione da parte dell'appaltatore senza ingerenze da parte del committente.
Proprio quest'ultimo, se non si è macchiato di "culpa in eligendo" (cioè una scelta "colpevole" dell'appaltatore), se non ha avuto parte nei lavori e se non ha dato direttive che comportassero una riduzione dell'autonomia dell'appaltatore, non è in alcun modo da considerare reponsabile per eventuali danni a terzi.
In base a questi principi, spiega la Corte , "non sussiste responsabilità del committente se non rimane accertato che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell'esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro".
Alberta Perolo (da famigliacristiana.it del 29.9.2011)