giovedì 2 maggio 2013

Terreno usato a fini agricoli, non si paga l’ICI

Comm. Tributaria Reg. Lazio Sez. XXI, sent. 9.4.'13, n. 92/21

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha stabilito che un terreno utilizzato a fini agricoli, benché edificabile, non è soggetto al pagamento dell’ICI, a condizione che il proprietario del fondo sia iscritto negli appositi elenchi comunali e che il reddito conseguito sia pari ad almeno il 60% del reddito complessivo.
La vicenda ha coinvolto un imprenditore agricolo che era stato sottoposto ad accertamenti per redditi derivanti da un terreno edificabile, sito nel Comune di Marino, di cui era stata omessa la denuncia, per un valore di 150 mila euro.
Il ricorso del contribuente era stato parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, poiché i Giudici avevano ritenuto che non fosse stata dimostrata la prevalenza dei redditi, ma avevano ridotto l’importo contestato, in quanto il terreno presentava un’edificabilità relativa.
Avverso tale pronuncia, il contribuente aveva replicato sostenendo che, ai fini delle imposte dirette, i redditi agrari vadano calcolati sulla base del reddito dominicale dei terreni stessi, mentre la realtà reddituale si può evincere dalla dichiarazione ai fini Irap (deducendo, nel caso di specie, che i redditi agrari erano superiori al 60% dei redditi totali).
I Giudici, accogliendo le doglianze del ricorrente, hanno confermato che la dichiarazione ai fini Irap presentata dal contribuente costituisca adeguato elemento di prova e che da quest’ultimo si potesse desumere che i proventi agricoli erano superiori al 60% del reddito complessivo. Tale interpretazione risponde infatti a quanto stabilito dal legislatore, nonché dalla recente giurisprudenza (vedi Cassazione sentenza n. 15566/2010).
A seguito di questa pronuncia si desume che un terreno destinato ad attività agricole, sia pure edificabile, non è soggetto al pagamento dell’ICI quando ricorrano le seguenti condizioni:
a. l’utilizzatore tragga il suo maggior sostentamento dall’attività agricola;
b. il terreno sia posseduto da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo;
c. sia direttamente condotto da questi o dalla sua famiglia;
d. persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante attività dirette alla coltivazione.
Nel caso in esame, essendo state rispettate i citati requisiti, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’impugnazione presentata dal contribuente, confermando il principio di diritto sopra esposto.
Si segnala, per completezza espositiva, che l’articolo 13, comma 8-bis, del Decreto Legge n. 201 del 2011, estende il pagamento della nuova imposta IMU anche ai terreni agricoli, ma limitatamente alla parte di valore eccedente i 6.000 euro, prevedendo inoltre delle agevolazioni in base al valore eccedente tale importo.

(Da filodiritto.com del 29.4.2013)