Cons. di Stato, Sez. V, Sent. 14.5.2013 n. 2602
La quinta sezione ribadisce l’orientamento secondo cui la stipula del contratto non esclude affatto la legittimazione, della stazione appaltante, all’annullamento del provvedimento di aggiudicazione. In proposito, richiama Cons. St., sez. V, 7 settembre 2011, n. 5032, per cui “il provvedimento di aggiudicazione definitiva non costituisce di per sé ostacolo giuridicamente insormontabile al suo stesso annullamento, anche in autotutela, oltre che all’annullamento degli atti amministrativi che ne costituiscono il presupposto”. Ciò premesso, la citata pronuncia puntualizza il profilo della giurisdizione, escludendo che le circostanze dell’intervenuta stipulazione del contratto e della sua attuale esecuzione siano di per sé sufficienti ad escludere la giurisdizione del giudice amministrativo e a radicare quella del giudice ordinario, atteso che “di fronte all’esercizio del potere di annullamento la situazione del privato è di interesse legittimo, a nulla rilevando che tale esercizio, in ultima analisi, produca effetti indiretti su di un contratto stipulato da cui sono derivati diritti.
(Da neldiritto.it)