Cass. Civ., sez. III, sent. 3.4.2013 n° 8118
Proroga verbale del contratto scritto:
sì all’esame testimoniale
La proroga del contratto, senza necessità di apposita conferma per iscritto anche se prevista da apposita clausola contrattuale, ben può essere stata concordata tra la parti nella vigenza del contratto. La prova della stipulazione di questo patto può essere ricavata dalle deposizioni testimoniali, valutate alla stregua dei criteri di cui all’art. 2723 c.c., specificamente qualità delle parti, natura del contratto e circostanza della continuazione di fatto del rapporto.
È quanto ha stabilito la Cassazione nella sentenza n. 8118/2013.
Nel caso in esame, il giudice del primo grado era stato adito a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo notificato da una società di servizi all’opponente per il pagamento della somma 62.850.000 di lire.
In particolare, l’opponente chiedeva la revoca, per asserita mancata rinnovazione per iscritto (come previsto da apposita clausola), del contratto di prestazione di servizi stipulato nel 1994 e scadente al 31 dicembre 1995, sulla cui base erano state emesse, anche negli anni 1997 e 1998, le fatture poste a fondamento della domanda di ingiunzione.
1) la stipulazione di un patto successivo aggiunto e contrario al contenuto della clausola contrattuale che prevedeva la prorogabilità soltanto per iscritto del contratto atipico stipulato nel 1994;
o in alternativa
2) la sussistenza di un nuovo accordo verbale del tutto analogo a quello contenuto nel documento contrattuale, volto a rinnovare il contratto in data successiva alla sua scadenza.
e che soltanto il primo è stato censurato in sede di ricorso in cassazione.
In relazione al primo argomento, la Suprema Corte sostiene che il giudice del merito abbia correttamente applicato l'art. 2723 c.c., contrariamente a quanto affermato dal ricorrente. Infatti, la Corte d’Appello non ha ritenuto legittimo un patto aggiunto e contrario al contenuto del documento contrattuale sopravvenuto dopo la scadenza del contratto, ma ha ritenuto che la proroga, senza necessità di apposita conferma per iscritto, ben potesse essere stata concordata tra la parti nella vigenza del contratto, vale a dire in epoca precedente il 31 dicembre 1995. In particolare, ha ritenuto che i comportamenti delle parti successivi a detta scadenza dessero riscontro dell’esistenza di un apposito accordo “verbale” di proroga, emerso anche dall’esame testimoniale valutato alla stregua dei criteri di cui all’art. 2723 c.c., ovvero: qualità delle parti (l'una prestatrice continuativa di servizi e l'altra fruitrice nel tempo, in ragione dell'attività professionale); natura del contratto (essenzialmente di durata); circostanza della continuazione di fatto del rapporto.
Infine, il motivo di ricorso in esame non muove alcuna pertinente censura riguardo alla seconda delle rationes decidendi della sentenza impugnata. Infatti, il giudice del merito ha sostenuto altresi’ che, nella fattispecie, si sarebbe potuta presumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., la successiva stipulazione di un nuovo contratto alle stesse condizioni del precedente: non essendo previsti oneri di forma, nè ad substantiam nè ad probationem, sarebbe stata infatti legittima la stipulazione verbale ed ammissibile la prova per presunzioni di tale contratto.
(Da Altalex del 24.4.2013. Nota di Giuseppina Mattiello)