Cass. Civ., sez. tributaria, sent. 26.2.2013 n° 4777
Il thema decidendum del processo
Il processo in questione traeva origine dall’opposizione presentata dal debitore esecutato (ai sensi dell’art. 617 c.p.c. innanzi al Giudice di Pace competente) avverso la procedura esecutiva promossa dalla società Equitalia S.p.a. per la riscossione dei tributi per l’importo complessivo di €. 2.551,99, a fronte di cartelle di pagamento notificate.
In altre parole, l’opponente censurava le modalità di iscrizione ipotecaria effettuata dalla stessa Equitalia, avendo iscritto la menzionata ipoteca sugli immobili di proprietà del debitore in difformità alle norme previste in materia.
Il Giudice di Pace, accogliendo le doglianze sollevate dal soggetto esecutato, ha - per effetto di ciò - dichiarata nulla l’iscrizione ipotecaria ed ha ordinato la cancellazione della medesima.
La decisione della Corte di Cassazione
Ebbene, la Suprema Corte con la pronuncia in esame ha affermato che il regime normativo operante nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione (compresa quella finanziaria) ed il cittadino è rappresentata dalla Legge n. 241/90 (art. 3, comma 4[1]), a mente della quale – in materia di provvedimenti disposti dall’Ente della Riscossione – è necessario che i procedimenti di natura c.d. esecutiva siano governati dal principio di legalità, sia dalla stretta osservanza degli adempimenti della stessa procedura.
A ben vedere, è necessario che sussista il rispetto di tali requisiti procedurali (e preliminari), poiché detti precetti hanno lo scopo di assicurare al debitore esecutato il proprio diritto di difesa (da un punto di visto formale, che sostanziale): a tal fine, grava sull’Ente della Riscossione (che ha effettuato l’iscrizione ipotecaria) l’obbligo di comunicare “all’interessato, unitamente alla comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria, i termini e le modalità con cui può proporre opposizione e far valere le sue ragioni”.
Ma non solo: la sentenza in parola ha affrontato nuovamente anche la questione assai dibattuta, nonché attuale circa la validità (o meno) dell’iscrizione ipotecaria qualora il credito vantato sia inferiore agli €. 8.000,00 (nel caso di specie l’importo avanzato da Equitalia era pari ad €. 2.551,99).
Proprio sul punto, Equitalia sosteneva la tesi difensiva che non opera – in tema di iscrizione ipotecaria – il limite “invalicabile” del credito quantificato in €. 8.000,00, in quanto la stessa ipoteca non può essere qualificata alla stregua di una c.d. azione esecutiva, bensì lo strumento in oggetto è caratterizzato dallo scopo di precostituire una garanzia del credito (e non di espropriare il bene del debitore).
Orbene, i giudici di Piazza Cavour, richiamando un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha confermato che l’ipoteca prevista dall’art. 77, D.P.R. 602/73, pur non essendo atto di esecuzione, “è tuttavia strettamente preordinata e strumentale all’espropriazioni immobiliare, e pertanto è soggetta agli stessi limiti stabiliti per quest’ultima dall’art. 76”: in buona sostanza, l’ipoteca non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera il valore debitorio di €. 8.000,00[2].
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[1] Nell’art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) viene stabilito che “in ogni atto [della Pubblica Amministrazione] notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”.
[2] cfr. Cass. SS.UU. n. 407/2010 e Cass. SS.UU. n. 5771/12.
(Da Altalex del 29.4.2013. Nota di Federico Marrucci)