Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 3.4.2013
Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza emessa il 3 aprile 2013, ha escluso che in materia di alimenti possa essere utilizzato lo strumento della tutela d’urgenza prevista dal procedimento cautelare uniforme ex art. 669 e seg. c.p.c. e art. 700 c.p.c.
Ai sensi degli art. 433 e seg. c.c., colui il quale si trovi in una situazione particolare di bisogno che conduce all’impossibilità di provvedere ai propri fondamentali bisogni di vita, ha diritto a ricevere gli alimenti dal coniuge e dai prossimi congiunti.
Il caso riguarda una richiesta di alimenti rivolta da un uomo al padre e alla moglie, introdotta presso il Tribunale di Milano mediante un Ricorso ai sensi dell’art. 446 c.c. e art. 669 bis c.p.c.
L’art. 446 c.c. consente di richiedere un assegno in via provvisoria, finche non sono stati determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti.
L’uomo ha invocato la tutela d’urgenza e l’emissione del provvedimento inaudita altera parte.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda poiché ha ritenuto che la tutela anticipatoria fornita dalla norma citata si può realizzare solo all’interno di giudizio di merito già iniziato, al fine di evitare che nell’attesa della sentenza possano essere pregiudicati i diritti di chi versa in stato di bisogno. Il ricorrente invece non aveva ancora instaurato un giudizio mirato ad individuare i soggetti obbligati alla prestazione alimentare, la misura e le modalità dell’obbligazione.
I giudici rilevano inoltre che il provvedimento presidenziale richiesto ex art. 446 c.c., rappresenta una misura tipica e speciale, che impedisce il ricorso all’art. 700 c.p.c. e ne esclude l’assimilazione, sia sul piano dei presupposti sostanziali sia su quello della regolamentazione processuale.
Secondo l’interpretazione del tribunale milanese, il provvedimento in oggetto non ha carattere cautelare in senso proprio, e su questo punto in giurisprudenza si registrano pareri discordanti.
Recenti decisioni di merito hanno, infatti, espressamente attribuito natura cautelare ai provvedimenti ex art. 446 c.c., emessi in corso di causa con conseguente applicazione e operatività delle norme sul procedimento cautelare uniforme di cui agli art. 669 bis e seg. c.p.c., secondo il rinvio in termini di compatibilità, di cui all'art. 669-quaterdecies c.p.c. (cfr. Trib. Firenze 7 novembre 1994 e Trib. Catania 22 marzo 2005).
In particolare, in tema di revisione del provvedimento presidenziale, è stata ritenuta applicabile la normativa dei procedimenti cautelari, escludendo il riesame del provvedimento da parte dello stesso giudice per nuove circostanze, e ritenendo applicabile la regola del reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. per verificare la fondatezza della domanda di assegno provvisorio respinta (Tribunale di Trani 9 gennaio 2012).
In senso opposto si richiama la pronuncia del Tribunale di Venezia (ord. 28 luglio 2004), secondo cui la lettera della legge, là dove prevede la possibilità di far luogo da parte del Presidente ad un assegno provvisorio fino a quando non interviene una determinazione definitiva, presuppone la pendenza di un giudizio di merito, mentre in caso contrario sarebbe sufficiente dire “prima del giudizio di merito”. Anche secondo il Trib. Catania (ord. 22 marzo 2005), in forza del principio di residualità della tutela ex art. 700 c.p.c., la presenza nel sistema della misura tipica di cui all’art. 446 c.c., dovrebbe escludere l’operatività della tutela d’urgenza.
In conclusione, l’ambito operativo ritagliato dall’ordinamento ai provvedimenti di cui all’art. 700 c.p.c. è un ambito residuale, nel senso che non trovano applicazione ogni qual volta il legislatore abbia puntualmente previsto, nell’ambito di una certa materia, appositi rimedi che possono avere una struttura e una funzione cautelare, ma comunque idonei a fornire una tutela anticipatoria.
(Da Altalex dell’11.4.2013. Nota di Giuseppina Vassallo)