Non può essere impugnata innanzi al CNF
la delibera di apertura del procedimento
disciplinare a carico dell’avvocato
La deliberazione del Consiglio dell’ordine che dispone l’apertura del procedimento ha natura di atto endoprocedimentale e, in quanto tale, non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio nazionale forense, come dallo stesso organo deciso nella decisione del 10 maggio. Essa, infatti, è inidonea ad incidere su qualsivoglia situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi è non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, elenco in cui sono ricompresse le sole decisioni di chiusura dei procedimenti. Detta impugnabilità è invece ammessa nei limiti di “un mero riscontro di legalità che abbia solo ed esclusivo riguardo all’esistenza di tutti i presupposti formali per la relativa adozione, sicché,
in definitiva, potranno essere sottoposte al CNF le censure con cui si contesti l’esistenza dei presupposti di legge per l’adozione della delibera ma non anche motivi concernenti la fondatezza dell’incolpazione e tutti quelli che, direttamente o indirettamente, si colleghino a questo tema”.
(Da diritto.it del 13.5.2013)