Cass. Pen., sez. V, sent. 19.4.2013 n° 17978
Non sussiste diffamazione se le maldicenze, sebbene determinate, vengono riferite a diversi destinatari ed hanno ad oggetto fatti del tutto differenti. E' quanto emerge dalla sentenza 19 aprile 2013, n. 17978 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Una donna, parlando separatamente con due persone diverse, in momenti diversi, riferiva a queste ultime circostanze sfavorevoli relative ad una terza persona, relative a fatti differenti. I giudici di prime cure ritenevano insussistente, nei confronti dell'imputata, il reato di diffamazione, ex art. 595 c.p., per mancanza dell'elemento costitutivo della "comunicazione con più persone", trattandosi, per l'appunto, di una comunicazione avente come destinatari soggetti diversi ma che si riferiva a fatti diversi l'uno dall'altro.
Principio al quale giungono anche i giudici di legittimità, affermando come il requisito della comunicazione con più persone in relazione al medesimo fatto denigratorio non può dirsi verificato essendo, ognuna della due persone, destinataria di una informazione denigratoria diversa.
In conclusione "si tratta dunque di due (distinte e separate) "maldicenze", con riferimento alle quali non risulta integrato l'elemento costitutivo del delitto ex art. 595 c.p. della pluralità dei destinatari".
(Da Altalex del 6.5.2013. Nota di Simone Marani)