sabato 11 maggio 2013

Filtro in appello, prime inammissibilità

Comincia a colpire il filtro in Appello: inammissibile
il ricorso se il principio applicato è consolidato

Primi casi di attuazione dell’articolo 348 bis Cpc:
non ha probabilità di successo l’impugnazione che contesta
la valenza dichiarativa della sentenza di usucapione

Inammissibile. Nulla da fare, più 1.860 euro di spese processuali da pagare a ognuna delle parti avverse, per l’appellante che propone un ricorso contro una sentenza di primo grado “blindata”: pronuncia inattaccabile perché applica un principio da ritenersi assolutamente consolidato nella giurisprudenza civile. Non c’è che dire, comincia a colpire duro il filtro in appello ex articolo 348 bis Cpc: una delle prime applicazioni è contenuta nell’ordinanza pubblicata l’8 maggio dalla terza sezione civile della Corte d’appello (di Venezia, NdAGANews) in tema di diritti reali.
Senza speranza
I giudici lagunari non hanno dubbi: non è nullo un contratto di compravendita con cui è trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell’usucapione. E ciò anche se l’acquisto della proprietà da parte sua non è stato accertato in giudizio nel contraddittorio con il precedente proprietario: la sentenza di usucapione, ricorda infatti la Corte territoriale, ha valenza dichiarativa e non costitutiva. Insomma: l’appello non ha «alcuna ragionevole probabilità di essere accolto» e dunque deve essere dichiarato inammissibile in base all’articolo 348 bis Cpc, introdotto dall’articolo art. 54, comma 1, lett. a) del decreto 83/2012, convertito dalla legge 134/12; la disposizione si applica a tutti i giudizi di appello proposti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata chiesta la notifica a partire dall’11 settembre 2012.  Non resta che pagare.

Dario Ferrara (da cassazione.net)