venerdì 24 maggio 2013

Shopping compulsivo causa di addebito separazione

Trib. Roma, sent. 7524 del 9.4.2013

Il secondo comma dell’articolo 151 del codice civile prevede che il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi essa sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.
L’addebito della separazione è, dunque, una sorta di sanzione contro la violazione dei doveri familiari e coniugali. Come in più occasioni ribadito dalla Corte di Cassazione la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri coniugali, implicando, invece, tale pronuncia la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza.
L’intollerabilità della prosecuzione delle convivenza fra i coniugi diviene il presupposto essenziale e sufficiente per la pronuncia della separazione legale giudiziale.
I soggetti affetti dalla sindrome da shopping compulsivo, invece, assumono comportamenti che si sostanziano nella mania di acquistare tutto ciò che è in vendita. Il piacere che deriva dall’acquisto è tuttavia di breve durata: tolta l’etichetta del prezzo all’oggetto comprato, scema anche la sensazione di benessere. E quindi, si ricomincia daccapo.
La prima sezione civile del tribunale di Roma con la sentenza 7524/13, pubblicata il 9 aprile 2013, nel decidere la separazione fra due coniugi ha accolto la domanda di addebito presentata dal marito che accusava la moglie di essere affetta da shopping compulsivo.
Per i giudici, infatti, la moglie non aveva contestato alcuna delle affermazioni rese dal marito secondo cui ella non avrebbe mai collaborato, in particolare con le proprie risorse economiche, alle necessità della famiglia, al punto da costringere il marito stesso a sobbarcarsi da solo ogni spesa familiare e di cura dei figli, sino a provocare tra loro crescenti litigi ed a minare irreversibilmente l’unione.
Le affermazioni del marito avevano trovato, peraltro, riscontro nelle risultanze dell’estratto del conto corrente bancario intestato alla moglie, in cui effettivamente figuravano registrate spese, con frequenza quasi giornaliera, relative ad articoli di profumeria, o di abbigliamento o, comunque, verosimilmente legate alle esigenze di una donna; mentre, non risultavano affatto esborsi (supermercato, ecc.) piuttosto riconducibili alle necessità di una famiglia ovvero dei due figli maschi, nonostante la presenza di accrediti mensili dello stipendio percepito dalla signora.
Dagli estratti conto, inoltre, emergeva che la donna aveva potuto utilizzare anche una carta bancomat, associata al conto corrente del marito. Dalla documentazione, infatti, risultava che le spese imputate sul conto corrente del marito erano state effettuate negli stessi esercizi commerciali indicati sull’estratto conto della signora.

Ornella De Bellis (da indebitati.it del 26.4.2013)