Il Decreto n. 48/2013 del Ministero della Giustizia cerca di fare chiarezza in una materia molto delicata e già oggetto di diverse contestazioni. Difatti, la versione precedente dell’art. 18 del D.M. 44/2011, oggetto di revisione di questo nuovo Decreto Ministeriale, disciplinava le notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati in modo piuttosto contorto, non chiarendo alcuni aspetti fondamentali.
La nuova versione dell’art. 18 così come concepita dal D.M. n. 48/2013 si pone quindi il principale obiettivo di risolvere le incongruenze della precedente disposizione prevedendo che l’avvocato dovrà procedere ad effettuare la notifica in modalità telematica (art. 3-bis della Legge 21 gennaio 1994, n. 53) allegando al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. In questo modo viene riprodotto in maniera fedele quanto già previsto dall’art. 12 del D.M. 44/2011 in merito al formato dei documenti informatici allegati.
Tale procedura, in particolare, deve essere adottata dall’avvocato che provvede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, co. IV c.p.c. ed in questo caso specifico nulla viene innovato rispetto alla precedente versione dell’art. 18.
E’ rimasto inalterato anche il terzo comma di quest’art. 18 il quale prevede che la parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.
Del tutto nuovi, invece, sono i commi successivi che affrontano uno dei nodi più spinosi della notifica telematica degli avvocati e cioè quello del valore giuridico e principalmente dell’efficacia probatoria di una copia informatica per immagine, estratta dall’avvocato, di un atto nato su supporto analogico. Ebbene la disposizione in argomento sancisce che in tal caso viene realizzata l’ asseverazione prevista dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) attraverso l’inserimento nella relazione di notificazione della dichiarazione di conformità all’originale. In altri termini la dichiarazione dell’avvocato equivale a quella di un notaio o pubblico ufficiale per cui la copia informatica così ottenuta ha la stessa efficacia probatoria dell’atto originale da cui è stata estratta.
Il quinto comma dell’art. 18 risolve anche il problema della procura alle liti che, attraverso un’ inevitabile presunzione di carattere logico, si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto viene notificato.
Sia ben chiaro anche questo provvedimento non è esente da critiche: l’omesso esplicito riferimento alla firma digitale, il rinvio a specifiche tecniche (art. 34 del D.M. 44/2011) o a regole tecniche del CAD (art. 22, comma 2) complesse o peggio ancora inesistenti farà storcere il naso a molti giuristi, ma è anche il caso di rammentare che purtroppo ogni qualvolta si è costretti a legiferare su materie di indubbia difficoltà tecnico-informatica questi problemi ci saranno sempre.
(Da Altalex del 13.5.2013. Articolo di Michele Iaselli)