All'atto abdicativo consegue l'estinzione
del diritto e non il relativo trasferimento
La rinuncia all'usufrutto dell'immobile non fa decadere le agevolazioni fiscali sull'acquisto della prima casa. Lo sancisce la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 10249 della Sesta Sezione Civile, depositata il 2 maggio 2013.
Nel caso di specie, le Entrate proponevano ricorso contro un contribuente, che aveva ad oggetto la liquidazione dell'imposta ordinaria di registro su un atto di compravendita di un immobile, per cui erano state concesse le agevolazioni sulla prima casa, poi revocate. Il contribuente resisteva con controricorso.
Bene aveva fatto, dunque, la Commissione tributaria regionale a rigettare il ricorso presentato dal fisco, attinente l'impugnazione di un avviso di accertamento per la liquidazione dell'imposta ordinaria di registro su un atto di compravendita immobiliare. Su tale compravendita, in un primo momento, erano state concesse le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa, salvo poi essere revocate dopo il deposito dell'atto di rinuncia all'usufrutto. I giudici di secondo grado, però, hanno ritenuto che quest'ultimo non può essere considerato come un atto di trasferimento vero e proprio, ma costituisce un atto abdicativo a cui non può essere collegato alcun effetto decadenziale, non producendo il trasferimento del bene. Una tesi condivisa dalla Corte di Cassazione che, così, rigetta il ricorso presentato dall'Agenzia.
Emiliana Sabia (da cassazione.net)