Privacy: il no del Garante all’uso
di webcam negli asili nido
“Sistemi di controllo così intrusivi come le webcam devono essere usati con estrema cautela perché, oltre a incidere sulla libertà di insegnamento, possono ingenerare nel minore, fin dai primi anni di vita, la percezione che sia normale essere continuamente sorvegliati, come pure condizionare la spontaneità del rapporto con gli insegnanti. La tranquillità dei genitori non può essere raggiunta a scapito del libero sviluppo dei figli. Non possiamo, per placare le nostre ansie di adulti, trasformare la società in cui viviamo in un mondo di ipersorvegliati, a partire dai nostri bambini”.
È con queste parole che Antonello Soro, Presidente dell’Autorità garante per la privacy, ha motivato il divieto all’uso generalizzato di webcam negli asili nido. La tutela della personalità e della riservatezza dei minori deve, dunque, prevalere sulle esigenze di genitori e delle strutture scolastiche.
Durante l’istruttoria, intrapresa tempo addietro dall’Autorità, per conoscere e valutare le modalità di funzionamento e, soprattutto, le finalità dell’installazione delle webcam in un asilo nido, quest’ultimo aveva spiegato che tale sistema era stato installato come deterrente contro i malintenzionati, ma soprattutto per fornire un servizio che consentisse via web, ai genitori impegnati al lavoro, il costante monitoraggio in presa diretta delle attività svolte dai propri figli durante la permanenza a scuola.
In merito, il Garante ha ricordato che l’impiego di sistemi di videosorveglianza deve risultare effettivamente necessario e proporzionato agli scopi che si intendono perseguire, tanto più quando si tratta di dispositivi particolarmente invasivi come le webcam.
Nel caso specifico, l’installazione della webcam, per stessa ammissione dell’asilo nido, era finalizzata a venire incontro alla tranquillità dei genitori piuttosto che a salvaguardare la sicurezza dei minori. Ma anche ammesso che l’obiettivo fosse quello di tutelare l’incolumità dei minori, tale finalità andrebbe comunque perseguita bilanciandola con altri interessi fondamentali del bambino, quali la sua riservatezza e il libero sviluppo della sua personalità.
Nella fattispecie, non sussisteva alcun elemento che ne giustificasse l’installazione a fini di sicurezza.
Il collegamento telematico, inoltre, non assicurava sufficienti tutele ai minori: in primo luogo, la visione da parte dei genitori non era limitata alle sole attività del proprio figlio, ma si estendeva naturalmente anche a quelle degli altri minori e agli insegnanti; in secondo luogo, il sistema non garantiva che anche altri, oltre ai genitori muniti di credenziali per l’accesso, potessero visionare le immagini: circostanza questa che apriva al possibile rischio che le immagini potessero poi essere registrate e usate anche a fini illeciti.
Il Garante ha, pertanto, dichiarato illecito il trattamento dei dati operato e ha vietato all’asilo nido l’ulteriore trattamento delle immagini.
Biancamaria Consales (da diritto.it del 23.5.2013)