Sì alla truffa per il medico dell’intramoenia che mente all’Asl negando di svolgere la libera professione.
Il raggiro sta nella dichiarazione che esclude prestazioni retribuite:
chi incassa i compensi senza attività fraudolente non commette reato. Scatta la truffa per il medico impegnato nel servizio «intramoenia» e beccato a svolgere anche l’attività libero-professionale senza autorizzazione dell’Asl: il raggiro posto in essere dal professionista sta tutto nella dichiarazione in cui il professionista attesta di non aver svolto altra attività retributiva nel quinquennio precedente. È quanto emerge dalla sentenza 19156/13, pubblicata il 3 maggio dalla seconda sezione penale della Cassazione.
Falsa garanzia
È vero: non compie il reato ex articolo 640 Cp il medico che affianca all’attività intramoenia nel servizio nazionale quella del suo studio privato all’insaputa dell’azienda sanitaria locale, ma si limita a percepire i compensi senza porre in essere alcuna attività fraudolenta (cfr. “Attività intra moenia: non commette truffa il medico che svolge attività professionale senza l’autorizzazione dell’Asl”, nell’arretrato del 23 agosto 2012). Il raggiro richiesto dalla norma incriminatrice ai fini della configurabilità della truffa, tuttavia, ben può essere configurato dalla dichiarazione rilasciata dal professionista che afferma di aver svolto soltanto prestazioni occasionali negli ultimi cinque anni.
Prescrizione e confisca
Il ricorso dell’imputato viene accolto soltanto avuto riguardo alle somme confiscate come profitto del reato. Il reato di truffa, infatti, non si consuma al momento del raggiro ma all’atto del conseguimento del profitto: è da allora che comincia a decorrere la prescrizione. E attenzione: il giudice che dichiara estinto il reato per intervenuta prescrizione può ordinare la confisca soltanto quando la relativa applicazione non presuppone comunque la condanna e può avere luogo anche in seguito a una declaratoria di proscioglimento. Una parte delle condotte è coperta dalla prescrizione: la parola passa al giudice del rinvio. Il dottore paga le spese di giudizio all’Asl, costituitasi parte civile.
Dario Ferrara (da cassazione.net)