Etilometro: la correzione a penna dei risultati costituisce una mera irregolarità e, come tale, non invalida la prova.
Così ha deciso la IV sezione penale della Corte di cassazione, che, con sentenza del 16 maggio 2013, n. 21064, si è pronunciata sul ricorso proposto da un automobilista nei cui confronti era stata emessa, sia in primo che in secondo grado, una sentenza di condanna in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2 del codice della strada (guida sotto l’influenza dell’alcool).
Il conducente dell’auto, nel rivolgersi alla cassazione, aveva rilevato che lo scontrino rilasciato dall’apparecchio utilizzato per il test alcolimetrico, presentava una correzione a penna, con riferimento all’orario di effettuazione delle due prove. Il ricorrente rilevava, altresì, che il verbale di accertamento tecnico
non documentava l’intervenuta correzione, limitandosi a recepire il dato relativo all’orario di effettuazione delle prove. Pertanto, la parte sosteneva che, a fronte dell’inutilizzabilità degli esiti del test alcolimetrico, lo stato di ebbrezza non può essere provato sulla base dei generici elementi sintomatici riferiti soggettivamente dai verbalizzanti.
“Deve, peraltro, osservarsi – si legge nella sentenza – che l’orario di effettuazione delle due prove, indicato nel verbale redatto dalla Polizia Stradale e nell’annotazione di servizio, risulta coincidente con gli orari così come corretti dai verbalizzanti. La correzione, tra l’altro, riguarda unicamente l’ora, e non i minuti, di effettuazione dei test; la correzione, poi, era stata effettuata al solo fine di riallineare il dato relativo all’orario indicato dall’apparecchio, con quello in cui le prove erano state realmente effettuate. Dunque, l’effettuata correzione dell’orario indicato negli scontrini rilasciati dall’etilometro utilizzato per il controllo del tasso alcolemico, non accompagnata dalla redazione di uno specifico verbale volto a documentare le operazioni di correzione di cui si tratta, integri una mera irregolarità.
“L‘orario di effettuazione delle prove coincide esattamente con le indicazioni riportate nel verbale di intervento, che è atto fidefacente, redatto dal personale operante; e che le correzioni non indubbiano altrimenti il rispetto dell’intervallo di tempo di 5 minuti tra le operazioni di analisi dell’aria alveolare espirata, prescritto dall’art. 379, Regolamento esecutivo del codice della strada”.
Biancamaria Consales (da diritto.it del 21.5.2013)