Cass. Sezioni Unite, sent. 16.5.2013, n.11830
I Giudici, esaminando la questione, hanno elaborato il seguente principio di diritto:
in tema di locazione di immobili, “la rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza contrattuale, per il mancato esercizio da parte del locatore della facoltà di diniego della rinnovazione stessa costituisce un effetto automatico che scaturisce direttamente dalla legge e non da una manifestazione di volontà negoziale”.
Per tale motivo, in caso di pignoramento dell’immobile e di successivo fallimento del locatore, non è necessaria l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione prevista dal secondo comma dell’articolo 560 del Codice di Procedura Civile.
La corte ha chiarito che l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione è funzionale all’esercizio della custodia e che è necessaria” quando si tratta di adottare le misure più vantaggiose relative alle gestione temporanea del bene all’interno della procedura esecutiva”.
Ma tale autorizzazione risulta, al contrario, superflua quando la rinnovazione tacita derivi direttamente dalla legge (in particolare gli articoli 28 e 29 della legge n. 392/1978), la quale rende irrilevante la disdetta del locatore se non giustificata dal ricorrere delle cause specificamente indicate dall’articolo 29 della citata legge, quali motivi legittimi di diniego della rinnovazione.
(Da filodiritto.com del 22.5.2013)