Decreto Min. Economia e finanze 21.2.2013 n° 38,
pubblicato su G.U. 16.4.2013
Nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti non è consentita l'apertura di una nuova tabaccheria qualora sia stato giàraggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che la rivendita ordinaria più vicina già in esercizio risulti distante oltre 600 metri .
Lo prevede il D.M. Economia e finanze 21 febbraio 2013, n. 38 contenente il Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo.
Secondo le nuove norme la distanza minima del locale adibito a nuova rivendita, rispetto a quello della rivendita piu' vicina già in esercizio, è pari o superiore a:
•metri 300 nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
•metri 250, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
•metri 200, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
Non è consentita l'istituzione di una nuova rivendita quando la quarta parte della somma degli aggi realizzati dalla vendita di tabacchi dalle tre rivendite più vicine a quella da istituire ed ognuna delle quali poste a una distanza inferiore ai 600 metri rispetto alla sede proposta per l'istituzione della nuova rivendita, non è pari o superiore a:
•euro 18.885,00 per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
•euro 30.260,00 per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
•euro 37.670,00 per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
Questi ultimi parametri non trovano applicazione nei casi in cui la sede della rivendita da istituire disti più di 600 metri dalla tre rivendite più vicine, fermo restando l'obbligo dell'Ufficio competente di verificare la sussistenza dell'esigenza di servizio desumibile dalla valutazione della popolazione residente ovvero dalla presenza di uffici e strutture produttive di particolari rilevanza e frequentazione.
(Da Altalex del 17.4.2013)