Tribunale Rovigo, sez. Adria, ordinanza 14.2.2012
Rilevante pronuncia del tribunale di Rovigo, Sezione distaccata di Adria, sulla utilizzabilità
degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali trasmessi a mezzo telefax.
Nel caso de quo, parte opposta aveva contestato l’utilizzabilità e la conformità delle memorie ex art. 183 n. 1 e 3 cpc, inviate a mezzo telefax all’avvocato domiciliatario, in violazione dell’art. 1 lett. a) della l. n. 183/1993. Secondo tale disposizione: ” La copia fotoriprodotta di un atto del processo redatto e sottoscritto da un avvocato o da un procuratore e trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i seguenti requisiti:
a) all'avvocato che trasmette l'atto e a quello che lo riceve sia stata conferita procura ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, che può risultare anche dall'atto trasmesso, se questo rientra tra quelli indicati nell'articolo 83, terzo comma, del codice di procedura civile;
b) l'atto trasmesso porti l'indicazione e la sottoscrizione leggibile dell'avvocato estensore e tali elementi risultino dalla copia fotoriprodotta dell'atto medesimo. Se l'atto trasmesso contiene, a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, la procura, deve essere a questo apposta e deve risultare dalla copia fotoriprodotta la sottoscrizione leggibile della parte, di cui sia certificata l'autografia con la sottoscrizione leggibile dell'avvocato che trasmette l'atto;
c) la copia fotoriprodotta, il cui originale sia dichiarato conforme all'atto trasmesso da parte dell'avvocato estensore e trasmittente, sia sottoscritta dall'avvocato ricevente.”
L’utilizzabilità degli atti processuali trasmessi via fax ha sollevato una serie di dubbi circa la rilevanza probatoria degli atti teletrasmessi.
Parte della giurisprudenza di legittimità, ritiene sussistente il limite all’utilizzabilità delle memorie trasmesse mediante telefax dall'avvocato difensore ad altro avvocato domiciliatario, in quanto la copia ricevuta e depositata non priva di attestazione di conformità all’originale (Tribunale di Udine 13 novembre 2001; Tribunale di Ascoli Piceno del 19 gennaio 2002; Cass., 28 giugno 2004, n. 11955).
E’ necessario sottolineare che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale sarebbero applicabili l'art. 2705 c.c., relativo al valore probatorio del telegramma, e l'art. 2719 c.c., relativo alle copie fotografiche di scritture.
Le conseguenze relative all’applicazione delle norme ora richiamate, sono di particolare rilevanza, poiché ai sensi dell’art. 2719 c.c., la copia dell’atto priva di uno o più dei requisiti previsti dall’art. 1 della l. n. 183 del 1993 sarebbe presuntivamente conforme all’originale, per cui non sussisterebbe alcun dubbio circa la sua utilizzabilità.
A tal riguardo, occorre riportare la sentenza della Corte di Cassazione, 19 ottobre 2011, n. 21656, secondo cui: “È ammissibile il ricorso per cassazione, ancorché manchi la certificazione, da parte del difensore, di autenticità della firma della procura conferita in calce o a margine di uno degli atti indicati all'art. 83 cod. proc. civ. e posta prima della firma del difensore, nel caso in cui possa comunque provarsene l'autenticità per avere il difensore trasmesso, via telefax, al difensore della controparte la copia del ricorso - da ritenere conforme all'originale ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., ove non disconosciuta - recante la sua sottoscrizione e quella della parte assistita, in calce alla procura speciale, nonché un'ulteriore procura speciale a ratifica di quella rilasciata in precedenza”.
In conclusione, nel caso in esame, non è stato proposto formale disconoscimento, per cui la memoria ex art. 183 cpc, deve presumersi conforme all’originale e quindi utilizzabile.
(Da Altalex del 15.3.2012. Nota di Maria Elena Bagnato)