Con la sentenza 5935/2012, la Cassazione ha condannato al risarcimento dei danni due genitori, rei di aver ingiustamente diffamato la maestra del loro bambino. La coppia si è salvata dalla condanna penale solo per la prescrizione che, però, non ha fatto venir meno la riparazione economica.
Il caso. Il figlio della coppia condannata aveva ricevuto nel 2003 una nota sul diario perché non aveva fatto i compiti del week-end ma, ai due genitori, aveva detto che la maestra gli aveva fatto quel richiamo in quanto ce l'aveva con lui: visto che apparteneva ad una famiglia di testimoni di Geova, lo percuoteva e lo umiliava ripetutamente. Padre e madre "senza aver svolto alcun doveroso approfondimento sulla verità di quanto narrato dal figlio", avevano scritto lettere al dirigente della scuola elementare e al Provveditore agli studi. Non solo. Avevano anche contattato un quotidiano che aveva pubblicato un articolo con la loro 'storia' tanto che la maestra venne prima indagata e poi scagionata. Alla fine della vicenda, però, l'insegnante presentò controdenuncia e ora riceverà il risarcimento dei danni patiti. Infatti, senza successo, la coppia ha sostenuto che era loro dovere fare tutto il possibile per tutelare il bambino.
La decisione. Per la Suprema Corte "l'adempimento degli obblighi genitoriali di protezione del figlio poteva sì giustificare l'adozione di iniziative atte a sollecitare un chiarimento circa l'accaduto", ma "la formalizzazione di una denuncia scritta indirizzata non soltanto al dirigente scolastico, ma anche al Provveditorato, avrebbe dovuto quanto meno essere preceduta da una verifica informale della veridicità dei fatti riferiti dal minore. In mancanza di "un preventivo vaglio nella direzione indicata, le azioni intraprese dai genitori non possono godere della franchigia dell'errore incolpevole. In nessun modo, invece, - conclude piazza Cavour - potrebbe trovare giustificazione, dal momento che esula dai compiti di salvaguardia dell'interesse del figlio, l'iniziativa diretta a promuovere la pubblicazione della notizia su un quotidiano".
(Da avvocati.it del 12.3.2012)