In tema di notifica di cartelle di pagamento da parte di Equitalia la Corte di Cassazione ha di recente ribadito un indirizzo già affermatosi nella giurisprudenza di legittimità che, nonostante faccia ancora fatica a trovare spazio tra le Commissioni di primo e secondo grado, rappresenta sicuramente una buona notizia per tutti i contribuenti soggetti all’azione dell’esattore.
Si fa particolare riferimento alla sentenza n. 398/2012 che ha affrontato nuovamente il tema della relazione di notifica che deve accompagnare tutti gli atti soggetti a notificazione.
Il caso affrontato dai giudici era relativo a una cartella la cui relazione di notifica contenuta nella copia consegnata al contribuente, sebbene compilata, risultava carente di alcuni elementi e, cioè, della indicazione della data dell’eseguita notifica.
A tal proposito i giudici, richiamando un proprio precedente, hanno esplicitamente affermato che “ai fini della validità della notifica ai sensi dell’art. 148 c.p.c., in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all’originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, mentre, ove in questa manchi qualche elemento essenziale, la sua presenza nella relata allegata all’originale non è idonea ad escludere la nullità
della notifica ai sensi dell’art. 160 c.p.c.”.
Per tali ragioni, rilevando che non era contestato che nella copia della cartella esattoriale consegnata al contribuente non risultava indicata la data della consegna, la Suprema Corte dichiarava la cartella impugnata insanabilmente nulla, annullando di conseguenza la pretesa del concessionario.
L’indirizzo appena descritto, come detto, non è per nulla innovativo o isolato (la stessa sentenza n. 398/2012 richiama propri precedenti) e, anzi, non rappresenta altro che la semplice applicazione delle norme di legge in tema di notificazione di atti tributari e cartelle di pagamento.
Tuttavia, è ben intuibile la ragione per cui fatica a trovare spazio tra i giudici di merito: la quasi totalità delle cartelle di pagamento notificate da Equitalia, infatti, risulta addirittura priva della relazione di notifica e l’avallo della corretta interpretazione della Corte di Cassazione, di cui si è appena dato atto, comporterebbe l’annullamento di esse e in molti casi l’impossibilità di riscuotere i crediti sottostanti.
La “ragione di Stato” sottostante non è però sufficiente, a modesto parere di chi scrive, per giustificare violazioni macroscopiche delle regole procedurali, in quanto queste, ben lungi dal rappresentare vuoti formalismi, sono l’espressione della necessità di tutelare anche gli interessi dei contribuenti, oltre quelli del fisco.
Per questo si ritiene di dover salutare positivamente la pronuncia citata, che fornisce ulteriori e validi argomenti di difesa nel caso (purtroppo frequente) di attività illecite dell’agente della riscossione.
Diego Conte (da diritto.it dell’1.3.2012)