Cass. Sezione VI Civile, Ordinanza 14.3.2012, n.4107
"Il ricorso è manifestamente infondato, ancorché si debba convenire sulla difficoltà per la Cassa di procedere agli accertamenti reddituali dei suoi scritti, stante il numero sempre più rilevante. Tuttavia la normativa non è stata modificata in ragione dell'ampliamento della platea degli assicurati, per cui la decorrenza del termine prescrizionale è rimasta pur sempre determinata ex art. 17 e 23 della Legge del 1980, mentre fissarla dal diverso termine in cui la Cassa viene a conoscenza dei maggiori redditi, introdurrebbe nell'ordinamento una pericolosa incertezza ed un indubbio margine di arbitrio sui tempi dei controlli".
Lo ha stabilito la Cassazione che ha confermato il proprio rigoroso orientamento in forza della Legge 20 settembre 1980, n.576, già richiamato dalla medesima Cassazione, con Sentenza 9113/2007.
In sostanza, la prescrizione dei crediti contributivi decorre dall'invio della dichiarazione reddituale, anche nel caso in cui contenga dati difformi, e inferiori, rispetto a quelli dichiarati al fisco. In questo caso, la prescrizione non inizia a decorrere quando la Cassa creditrice viene a conoscenza della parte di reddito non dichiarato e il termine non resta sospeso sino alla scoperta del reddito non dichiarato.
(Da filodiritto.com del 18.3.2012)