Cass. Sez. II Civile, Sent. 16.2.2007, n. 3701
La sentenza in esame, pur essendo abbastanza datata, è tornata recentemente a far parlare di sé per una singolare vicenda narrata in questi giorni da un noto settimanale.
Il giudizio originario vedeva la parte intimata ricorrere dinnanzi al Giudice di Pace per l’annullamento di una cartella esattoriale inerente una sanzione irrogata a causa di una violazione del Codice della Strada; la maggiorazione per interessi dell’importo dovuto era dichiarata illegittima dal Giudice di Pace il quale, interpretando in maniera restrittiva l’articolo 27 della legge 681/1981, annullava la cartella di pagamento.
L’ Ufficio territoriale del Governo ricorreva in Cassazione.
La Suprema Corte rigettava il ricorso stabilendo tuttavia che il Giudice facesse riferimento nella motivazione della sentenza al seguente principio: “Alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l'articolo 203 Codice della Strada, comma 3, che, in deroga alla Legge n. 689 del 1981, articolo 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell'ordinanza-ingiunzione, prevede l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%”.
Andrea Brannetti (da filodiritto.com del 4.3.2012)