Trib. Napoli, G.E. Dr.ssa Bottillo, ordinanza 5 marzo 2012
Il giudice dell’esecuzione, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio, è tenuto ad effettuare un attento sindacato sulla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’operatività del condono edilizio.
L’Amministrazione deve comunque esitare l’istanza di condono verificando in concreto, secondo tutti i parametri indicati dal P.R.G., la sufficienza o meno dei presupposti per il rilascio del titolo abilitativo, senza possibilità di opporre –come nel caso sub judice- la mancanza del piano di dettaglio di cui all’art. 23 del PTP dei Comuni Vesuviani.
Il giudice dell'esecuzione, è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura di condono e, se del caso, attivando i suoi poteri integrativi, ben può richiedere documenti, assumere prove (ex artt.666 c.p.p. e 185 disp.att.c.p.p.) ovvero assumere eventuali informazioni presso le competenti autorità amministrative onde verificare le ragioni per le quali la domanda non sia stata ancora accolta ed accertare la concreta possibilità di un suo accoglimento entro tempi ragionevoli.
(Massima a cura di Avv. Angelo Pignatelli – da iussit.eu del 16.3.2012)