Cass. Civ. Sez. II, sent. 6.3.2012 n° 3475
Come correttamente individua l'estensore, il vero ed assorbente snodo della pronuncia in esame sta tutto nel secondo motivo di ricorso, cioè la violazione e falsa applicazione dell'art. 2333,co. 2 c.c.
Invero nella fattispecie (liquidazione di compenso al custode giudiziale, in assenza della emanazione delle specifiche tabelle ex art. 59, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115) la puntuale applicazione del citato art. 2333 c.c. avrebbe comportato, stante la mancanza delle tariffe prefettizie e di usi locali, la liquidazione secondo equità, udito il parere dell'associazione professionale di competenza. Ciò perché non sussiste alcuna disposizione di legge che rinvii alle tariffe professionali, peraltro inapplicabili in via analogica, stante il disposto dell'art. 14 delle preleggi, in considerazione della natura di legge speciale rivestita da quella che statuisce le tariffe professionali.
Condivisibile appare quindi la censura operata dalla corte alla pronuncia del giudice a quo, laddove quest'ultimo, avendo dato atto della mancanza di tariffe esistenti presso la prefettura e quindi della necessità di applicare gli usi locali, con un salto logico-giuridico ha convalidato l'operato del primo giudice, che aveva liquidato le spettanze secondo le tariffe professionali dei dottori commercialisti, senza tuttavia indicare alcun nesso tra queste ultime e gli usi.
La pronuncia annotata è perciò interessante in questo momento sotto un duplice profilo. Il primo, esplicito e specifico, cioè quello direttamente espresso nella motivazione, che sancisce la specialità delle norme tariffarie rispetto alla generalità della disciplina civilistica e il conseguente divieto al ricorso all'analogia. Ed un secondo, implicito, perchè il corollario della censura al percorso logico argomentativo della pronuncia cassata è che le tariffe non sono sic e simpliciter usi, né tampoco usi normativi, come poco accortamente hanno invece suggerito di recente il ministero di giustizia e alcuni uffici giudiziari onde giustificare l'applicabilità delle tariffe forensi nelle liquidazioni giudiziali delle spese. Argomentazione questa che già avevamo avuto occasione di criticare, indicando altro preferibile percorso per pervenire in via interpretativa al medesimo risultato, in attesa che sia finalmente convertito in legge il maxiemendamento all'art. 9 del D.L. 1/12.
(Da Altalex del 28.3.2012. Articolo di Barbara Lorenzi e Giuseppe M. Valenti)